Cassazione Civile, Ordinanza n. 15882/2026 del 23/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento concesso da un istituto di credito a una società poi insolvente, garantito da fideiussioni personali. Dopo l’inadempimento, la banca otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori e promuoveva azione revocatoria contro alcuni atti dispositivi compiuti da uno di essi, in particolare due compravendite di immobili e un precedente atto di permuta poi seguito da donazione ai familiari. Il Tribunale accoglieva la revocatoria delle compravendite e respingeva quella relativa alla permuta; la Corte d’appello confermava. La società acquirente ricorreva per cassazione con sette motivi: 1) deduceva giudicato interno sull’esistenza di un debito scaduto del venditore verso una banca svizzera, sostenendo che il primo giudice avesse già accertato tale presupposto; 2) contestava l’interpretazione dell’art. 2901, terzo comma, c.c., sostenendo che, per l’esenzione dalla revocatoria dell’alienazione effettuata per reperire liquidità destinata al pagamento di un debito scaduto, non fosse necessario provare che la vendita fosse l’unico mezzo per pagare; 3) denunciava violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che la Corte d’appello avesse posto a suo carico l’onere di provare l’unicità del mezzo di pagamento; 4) contestava l’uso delle presunzioni semplici per affermare la consapevolezza dell’acquirente di pregiudicare i creditori, ritenendo gli indizi utilizzati irrilevanti o incoerenti; 5) sosteneva che, ove il debito fosse stato scaduto, dovesse escludersi ogni ulteriore indagine sui presupposti soggettivi della revocatoria o, in alternativa, che occorresse provare una collusione; 6) eccepiva il difetto di legittimazione processuale della mandataria del creditore cessionario perché non iscritta all’albo ex art. 106 t.u.b.; 7) contestava la liquidazione delle spese, ritenendo dovesse aversi riguardo al valore dei beni oggetto degli atti revocati e non al credito tutelato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi sul giudicato interno perché mancava la necessaria trascrizione della sentenza invocata e, comunque, la Corte d’appello aveva accertato che il primo giudice non aveva deciso sull’esistenza del debito scaduto ma solo sull’assenza di prova che la vendita fosse l’unico mezzo per soddisfarlo. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all’art. 2901 c.c. perché l’esenzione dalla revocatoria dell’alienazione compiuta per pagare un debito scaduto opera solo se la vendita costituisce il solo mezzo per procurarsi la provvista, e tale prova grava su chi invoca l’esenzione; la Corte territoriale aveva correttamente escluso che tale prova fosse stata offerta. Ha dichiarato inammissibile la censura sulle presunzioni poiché mirava a una rivalutazione del merito e degli indizi, attività preclusa in cassazione. Ha ritenuto inammissibile anche il motivo che assumeva irrilevanti i presupposti soggettivi della revocatoria, perché incompatibile con le premesse della decisione impugnata e privo di effettiva critica giuridica. Ha poi respinto la doglianza sulla legittimazione della mandataria del cessionario del credito, richiamando il principio secondo cui il mancato inserimento nell’albo ex art. 106 t.u.b. non incide, di per sé, sulla validità civilistica dell’incarico di recupero crediti. Infine, ha confermato la liquidazione delle spese in base al valore del credito oggetto di tutela revocatoria, non al valore dei beni alienati. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
il giudicato va dedotto con specifica trascrizione della decisione invocata; in mancanza, la censura è inammissibile.
l’alienazione di un bene per reperire liquidità destinata al pagamento di un debito scaduto è sottratta a revocatoria solo se rappresenta il solo mezzo per adempiere; l’esenzione va provata da chi la invoca.
viene richiamato come norma che segnala il momento in cui il debito diviene esigibile ai fini dell’adempimento dovuto.
l’onere di dimostrare i presupposti dell’esenzione ex art. 2901, comma 3, c.c. grava su chi la invoca, non sul creditore.
la censura sulle presunzioni è ammissibile solo se si denuncia la mancanza dei requisiti legali di gravità, precisione e concordanza, non se si sollecita una diversa lettura dei fatti.
il controllo di legittimità sulle presunzioni non può risolversi in una nuova valutazione degli indizi o in un diverso apprezzamento del merito.
art. 2, comma 3, legge n. 130/1999
richiamato insieme alle norme sul recupero dei crediti cartolarizzati; la sua violazione non determina, di per sé, invalidità civilistica del mandato di recupero.
art. 2, comma 6, legge n. 130/1999
l’omessa iscrizione del soggetto incaricato nell’albo ex art. 106 t.u.b. rileva sul piano amministrativo o eventualmente penale, non sulla legittimazione processuale civilistica del mandatario.
richiamato nel quadro normativo dei crediti cartolarizzati e del recupero, senza effetti invalidanti automatici sul piano civilistico.
l’iscrizione nell’albo dei soggetti abilitati non è condizione di validità civilistica dell’azione svolta dal mandatario del cessionario del credito.
invocato dalla ricorrente per sostenere una nullità, ma la Corte esclude che l’eventuale irregolarità amministrativa incida automaticamente sulla validità del rapporto o dell’azione.
richiamato dalla ricorrente nel contesto della pretesa carenza di poteri rappresentativi; non viene però ravvisata alcuna invalidità civilistica.
richiamato in relazione alla procura e alla rappresentanza processuale della mandataria del cessionario.
richiamato per la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza.
art. 5, commi 1 e 2, d.m. n. 55/2014
ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di revocatoria, il valore va riferito al credito per cui si agisce, salvo evidente divergenza del valore effettivo della controversia.
norma sul rito camerale di trattazione in cassazione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
utilizzati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- L’esenzione dalla revocatoria prevista per l’alienazione compiuta al fine di reperire la provvista necessaria al pagamento di un debito scaduto opera solo se la vendita del bene costituisce il solo mezzo concretamente disponibile per adempiere; non basta che il ricavato sia poi destinato, in tutto o in parte, al pagamento del debito.
- L’onere di provare i presupposti dell’esenzione ex art. 2901, comma 3, c.c. grava su chi la invoca, sia esso il debitore alienante sia l’acquirente che intenda avvalersene, e non sul creditore che agisce in revocatoria.
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è ammissibile solo se si contesta la mancanza, in astratto, dei requisiti della presunzione; non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale indiziario o una diversa inferenza probabilistica.
- La censura per violazione del giudicato interno richiede che la decisione invocata sia specificamente riportata nel ricorso, così da consentire alla Corte il controllo diretto sull’effettivo contenuto del giudicato.
- Nei giudizi di revocatoria, ai fini della liquidazione delle spese, il valore della controversia si determina normalmente in base al credito per il quale l’azione è proposta, non al valore dei beni oggetto degli atti revocati.
- L’omessa iscrizione del mandatario del cessionario del credito nell’albo ex art. 106 t.u.b. non produce, di per sé, nullità o difetto di legittimazione processuale sul piano civilistico, ma può rilevare sul piano amministrativo o sanzionatorio.
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