Cassazione Penale, Sentenza n. 51446/2023 del 27/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (per equivalente) di complessivi € 9.509.163,01 relativo a somme nella disponibilità della Orizzonti Village S.p.A. Le censure principali erano: (i) erronea valutazione del fumus del reato per il capo F (violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 74/2000) e presunta inesatta applicazione del principio che ammette concorso tra art. 3 e art. 10-quater; (ii) carenza di motivazione sulla sussistenza del periculum in mora (art. 125 c.p.p.) e violazione dei principi su motivazione e nullità del decreto di sequestro; (iii) violazioni di norme di procedimento (artt. 125, 309 e 324 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse processuale del ricorrente. Il motivo determinante è che De Amicis ha agito in proprio e non come legale rappresentante della società; non ha allegato né provato l'avvenuta esecuzione del decreto di sequestro sui suoi beni personali né indicato quali beni chiedeva restituiti, e le censure si riferivano esclusivamente alla posizione e al patrimonio della società. La Corte ha richiamato l'onere, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., di dimostrare l'esecuzione del sequestro e la relazione con i beni. Perciò, residuando assenza di interesse concreto e attuale all'impugnazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 74 del 2000
art. 2; art. 3; art. 10-quater
Le norme in materia di reati tributari sono state richiamate come parametri per la sussistenza del fumus. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente il fumus per alcuni capi (art. 2, art. 3 e art. 10-quater) e aveva determinato profitti distinti; il ricorrente contestava la corretta applicazione del principio di concorso tra art. 3 e art. 10-quater, ma la Corte di Cassazione non è entrata nel merito sostanziale però avendo escluso l'interesse ad impugnare del ricorrente.
art. 322; art. 324; art. 125, comma 3; art. 309, comma 9; art. 606; art. 616
Art. 322 e 324: l'indagato non proprietario del bene può proporre riesame/impugnazione solo se dimostra interesse concreto (es. esecuzione del sequestro sui suoi beni) allegando l'avvenuta esecuzione e i beni oggetto di restituzione. Art. 125 (periculum in mora): il requisito cautelare va motivato; la mancata motivazione può costituire censure, ma non sufficiente quando manca interesse ad impugnare. Art. 606: motorio per i motivi di cassazione; Art. 616: possibilità di condanna per spese e ammende, applicata qui con equità.
giurisprudenza della Cassazione (precedenti citati)
Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019 (Solinas); Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021 (Albano); Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade); Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021 (Di Luca); Sez. 3, n. 35719 del 23/09/2020 (Oliva)
La Corte ha richiamato consolidati principi: l'indagato non titolare del bene deve provare l'esecuzione del sequestro e il rapporto con i beni per avere interesse ad impugnare; inoltre sono stati richiamati orientamenti sul necessario esame del periculum in mora e sulle modalità di valutazione del concorso tra reati tributari, benché su questi ultimi la Cassazione non abbia deciso il merito nel presente caso.
Massime di principio
- Chi impugna un decreto di sequestro preventivo in proprio deve provare l'esecuzione del provvedimento sui propri beni e indicare quali beni si chiedono restituiti; in mancanza il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
- Le censure con riguardo alla società (bilanci, patrimonio, procedure agevolative come la "Rottamazione-quater") non suppliscono all'onere probatorio del singolo che agisce a titolo personale.
- La questione della sussistenza del fumus per reati tributari (e del possibile concorso tra artt. 3 e 10-quater d.lgs. 74/2000) è rilevante sul piano sostanziale, ma la Corte di legittimità può non esaminarla se il ricorso è inammissibile per questioni processuali.
- La motivazione sul periculum in mora è necessaria, ma le relative censure sono valutate solo se il ricorrente dimostra interesse concreto all'impugnazione; l'assenza di tale interesse rende inammissibili anche i motivi sostanziali connessi.
- Prima di proporre impugnazioni, difensori e ricorrenti devono verificare e allegare in modo specifico se il sequestro è stato eseguito in via diretta o per equivalente e quale sia il rapporto tra i beni sequestrati e il ricorrente.
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