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Sentenza

Sentenza n. 2043/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.249/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Como.

Giustizia amministrativa202502812

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto somme a titolo di carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 249/2024 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 29 gennaio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere al primo ricorrente euro 2.000,00 per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e alla seconda ricorrente euro 3.000,00 per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non ha eseguito la pronuncia e non ha effettuato neppure pagamenti parziali. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza, l'ammontare o l'esigibilità del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla notificazione, su istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che il commissario entrerà in funzione solo su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e dovrà eseguire l'incarico entro i successivi sessanta giorni, anche tramite funzionario delegato e avvalendosi delle strutture amministrative necessarie. Il TAR ha ritenuto non dovuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il termine dilatorio per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche era decorso, sicché la mancata corresponsione delle somme riconosciute dal giudicato integrava inottemperanza.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    rimborso del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio

    La norma è richiamata ai fini della regolazione delle spese processuali e dell'eventuale rimborso del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che la condanna al pagamento di una somma, e sono decorsi il termine dilatorio previsto dalla legge per i pagamenti pubblici e il termine assegnato per l'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del giudicato.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente all'assenza di pagamenti anche parziali, conferma l'inadempimento dell'obbligo pecuniario derivante dal giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza può essere nominato preventivamente un commissario ad acta, condizionando il suo intervento all'istanza del creditore successiva all'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l'esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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