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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24003/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi generici e non specifici ai sensi dell'art. 581 c.p.p. Per effetto dell'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per le imputazioni contestate. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il primo e il secondo motivo del ricorso attaccavano l'accertamento della responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica delle condotte. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali censure erano prive di concreta specificità, meramente reiterative e dirette a sollecitare una nuova valutazione delle prove e una diversa lettura delle emergenze processuali, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specifici travisamenti decisivi. In particolare, la Corte di merito aveva ritenuto la piena consapevolezza della provenienza illecita del computer oggetto di ricettazione e aveva valorizzato l'atteggiamento minaccioso dell'imputato, che avrebbe invitato la persona offesa a ritirare la denuncia, escludendo la tesi difensiva della mera solidarietà. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui l'estorsione sussiste anche quando il pagamento avvenga dopo la restituzione della refurtiva, se la vittima è costretta dalla minaccia originaria a corrispondere una somma come corrispettivo della restituzione.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e correlati alla motivazione della decisione impugnata; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche o già svolte in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo l'indicazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
  • La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando la censura è indeterminata, ma anche quando manca correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
  • In tema di estorsione, integra il reato anche la richiesta di denaro al derubato quale corrispettivo per la restituzione della refurtiva, pure se il pagamento interviene dopo la restituzione, poiché la vittima agisce sotto il condizionamento della minaccia originaria.
  • Ai fini della ricettazione, la motivazione può fondarsi sulla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene desunta dalle modalità concrete della vicenda e dal complessivo atteggiamento dell'agente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsioneRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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