Cassazione Penale, Sentenza n. 1324/2025 del 13/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma di condanna per atti persecutori (art. 612 c.p.). La difesa deduceva: 1) mancanza di motivazione sulla procedibilità d'ufficio alla luce della remissione di querela; 2) illegittima contestazione della fattispecie aggravata del secondo comma dell'art. 612 c.p.; 3) assenza dei presupposti per ritenere le condotte minacciose rientranti nel secondo comma dell'art. 612, in quanto le armi sarebbero state usate solo per danneggiare cose e non per minacciare direttamente la persona; 4) sindacato sul trattamento sanzionatorio e invocazione della prevalenza delle circostanze attenuanti in ragione dell'integrale soddisfazione delle pretese risarcitorie dalle persone offese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la questione indeducibile perché la Corte esercita controllo sui presupposti della decisione anche quando la motivazione è assente o carente. Sul secondo e terzo motivo ha ritenuto infondata la censura: la descrizione del fatto indicava l'uso di armi (coltello e falce) documentato da filmati; anche se le armi furono rivolte direttamente al patrimonio e non alla persona, ciò non esclude l'aggravante in quanto il danneggiamento di beni, nel contesto delle condotte reiterate e minacciose, ha valenza intimidatoria e prospetta una maggiore potenzialità lesiva (direzionalità "mediata"). Sul quarto motivo la Corte ha confermato la correttezza del giudizio di bilanciamento delle circostanze operato dal giudice di merito, ritenendo che la motivazione fosse sufficiente e che la richiesta di riconsiderare la prevalenza delle attenuanti per la riparazione integrale del danno fosse un riesame del merito precluso alla Cassazione. Condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
Norme richiamate
La Corte interpreta il secondo comma (minaccia grave/uso di armi) in senso estensivo, ritenendo che l'uso di armi anche diretto a beni possa integrare l'aggravante in ragione della valenza intimidatoria e della prospettata maggiore potenzialità lesiva.
Richiamato nel profilo della procedibilità: la Corte ritiene irrilevante la mancata esplicita motivazione sulla procedibilità quando il giudice di legittimità possa comunque valutare i presupposti della decisione.
Richiamato come riferimento alle modalità di minaccia previste dalla normativa su cui la descrizione del fatto può rinviare; la Corte afferma che tali rinvii perdono rilevanza quando la descrizione indica esplicitamente l'uso di armi.
Richiamato con riferimento ai criteri di determinazione della pena e al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti: la Corte conferma l'ampia discrezionalità del giudice di merito, purché motivata anche solo con riferimento ad alcuni parametri previsti dall'articolo.
Massime di principio
- La remissione di querela o questioni procedurali correlate non determinano automaticamente la nullità della sentenza se il giudice di legittimità può valutare i presupposti della decisione: l'omessa o carente motivazione su tale profilo è in parte indifferente al controllo di legittimità.
- L'aggravante per minaccia grave con armi può essere configurata anche quando le armi siano state impiegate contro beni anziché direttamente contro la persona, se nel contesto complessivo la condotta ha valenza intimidatoria e prospetta una potenzialità lesiva maggiore (direzionalità "mediata").
- La descrizione del fatto che indichi specificamente l'uso di armi rende irrilevanti eventuali rinvii o formulazioni generiche della fattispecie che avrebbero altrimenti richiesto maggiore precisione nell'imputazione.
- La determinazione della pena e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti sono riservati al giudice di merito; la Cassazione sindaca la motivazione solo nei limiti della logicità e coerenza: non è ammesso un riesame del merito basato su valutazioni alternative sulle stesse prove (es. peso della riparazione del danno).
- Prove audiovisive documentate (filmati della polizia giudiziaria) a sostegno dell'uso di armi e della reiterazione delle condotte costituiscono elemento probatorio rilevante per la configurazione della fattispecie aggravata.
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