Cassazione Penale, Sentenza n. 39559/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Bari che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione a delinquere finalizzata a furti e riciclaggio e reati connessi. Il difensore deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che la motivazione fosse generica e che la sola localizzazione satellitare dei telefoni non fosse sufficiente né fosse dimostrato che l'utenza fosse nella disponibilità dell'Amendolagine; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, contestando l'attualità del pericolo di reiterazione e lamentando un uso 'automatico' della custodia in carcere senza valutare misure meno afflittive.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo relativo alla gravità indiziaria si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, attività non consentita alla Cassazione salvo specifici vizi di travisamento o mancanza di autosufficienza delle allegazioni. Quanto alla motivazione del Tribunale per il riesame, la Corte l'ha considerata adeguata e dettagliata: la sussistenza degli indizi è stata valutata sulla base di tabulati telefonici, servizi di osservazione della polizia giudiziaria, intercettazioni e immagini di videosorveglianza, con riscontri concreti (es. transito del ricorrente su un mezzo e collegamenti con celle telefoniche nei luoghi dei furti). Sulla presunta mancata attualità del pericolo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette la valutazione sulla base di indici diversi dall'esistenza di una occasione prossima di reato e ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui il ruolo attivo del ricorrente nella compagine, la sua assiduità e la pronta riorganizzazione del gruppo giustificavano il pericolo di reiterazione. Il Tribunale aveva altresì valutato (senza vizi) l'insufficienza di misure meno afflittive per contenere il pericolo. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Sentenza a motivazione semplificata; rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato per specificare la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto (modalità procedurale seguita nel caso).
Invocato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione e alla presunta insufficienza dei gravi indizi; la Corte ha ritenuto che la censura si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del quadro probatorio non consentita in sede di legittimità, salvo specifici vizi.
Richiamato nella contestazione relativa alla motivazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata.
Richiamato rispetto ai profili di legittimità delle misure cautelari e alla loro motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure sull'attualità del pericolo e sull'automatismo della custodia.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per il versamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla sentenza e all'esecuzione della condanna pecuniaria.
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015; Sez. 2, Sentenza n. 5054 del 24/11/2020; Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 22/01/2020; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016
Usata per riaffermare i limiti dell'intervento della Cassazione (divieto di rivalutare il merito probatorio) e per chiarire che l'attualità del pericolo di reiterazione può essere valutata sulla base di indici diversi dall'immediatezza di un'occasione di reato.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sindaca sul merito probatorio sostituendosi al giudice, ma verifica la tenuta logica della motivazione e la corretta utilizzazione delle fonti di prova; censure generiche che mirano a rinnovare la valutazione degli indizi sono inammissibili.
- La localizzazione tramite celle telefoniche può concorrere a formare la gravità indiziaria se è corroborata da altri riscontri (osservazioni di polizia, intercettazioni, immagini video, riscontri materiali).
- L'attualità del pericolo di reiterazione non richiede necessariamente la prova di una occasione prossima e imminente di reato; può desumersi da elementi quali il ruolo persistente nell'associazione, l'assiduità dei comportamenti criminogeni e la capacità di riorganizzazione del gruppo dopo interventi repressivi.
- La scelta della custodia cautelare in carcere rispetto a misure meno afflittive è valutazione di merito del giudice del riesame; la Cassazione non la soprassiede se la motivazione mostra la insufficienza delle cautele alternative.
- Un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende ai sensi delle norme processuali.
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