Cassazione Civile, Ordinanza n. 05053/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (vettore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto online di un convertitore, affidato per la consegna a un vettore espresso. Il destinatario lamentava che il pacco, pur apparendo integro all'arrivo, era in realtà stato aperto e richiuso e conteneva solo cartone al posto del bene acquistato, con conseguente mancata consegna della merce. In primo grado il giudice ha ritenuto responsabile il vettore per la perdita della cosa trasportata, ma ha applicato il limite risarcitorio previsto per il trasporto di merci su strada, escludendo il risarcimento integrale in difetto di prova di dolo o colpa grave. L'appello del danneggiato, volto a ottenere un risarcimento maggiore e a contestare anche la regolazione delle spese, è stato rigettato. Nel ricorso per cassazione il ricorrente principale ha dedotto, con sei motivi, violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi: i primi tre motivi miravano a contestare la conferma della limitazione legale della responsabilità del vettore e l'assunto che mancasse la prova del dolo o della colpa grave; i successivi tre censuravano la condanna alle spese e il criterio di liquidazione adottato in appello. La società resistente ha proposto anche ricorso incidentale condizionato, sostenendo che la domanda nei suoi confronti fosse decaduta per violazione dei termini ex art. 1698 c.c., oltre a chiedere sostanzialmente di essere esente da responsabilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero generici, non decisivi e in larga parte meramente ripetitivi delle doglianze già esaminate in appello; ha ribadito che, nel trasporto su strada di merci, il limite risarcitorio opera salvo prova di dolo o colpa grave del vettore, prova che incombe sul mittente/danneggiato quando pretenda il risarcimento integrale. Ha inoltre rilevato che le censure in tema di motivazione e di valutazione delle prove erano formulate in modo non conforme ai canoni del giudizio di legittimità. I motivi relativi alle spese sono stati parimenti dichiarati inammissibili, perché la corte di merito aveva correttamente applicato il criterio di soccombenza sul solo grado di appello e perché le doglianze miravano in sostanza a una nuova valutazione del fatto e del valore della causa, senza adeguata specificità. Il ricorso incidentale condizionato della società resistente è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi condannato il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il rito sommario utilizzato in primo grado per la domanda risarcitoria
per i trasporti di merci su strada la responsabilità del vettore per perdita o avaria è soggetta a limiti prestabiliti di valore, salvo prova di dolo o colpa grave
disciplina l'accertamento della responsabilità del vettore, ma non la quantificazione del danno
invocato dalla ricorrente incidentale come norma sulla decadenza dalle azioni contro il vettore per mancato rispetto dei termini
nn. 3, 4 e 5; comma quarto
il ricorso per cassazione non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di merito; il motivo ex n. 5 è precluso quando l'appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni
richiamato per affermare l'inammissibilità del vizio ex art. 360, n. 5, quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulle medesime ragioni
la violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non per contestare la diversa valutazione delle prove
non è violato quando il giudice attribuisce maggior forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre
la sua evocazione in rubrica, senza specifica illustrazione, non è sufficiente a fondare il motivo
la censura sul valore della causa è inammissibile se non specifica dove e quando tale valore sia stato dedotto nei precedenti gradi
richiamato per escludere che il valore indicato ai fini del contributo unificato vincoli la liquidazione delle spese
le spese seguono la soccombenza nel grado di impugnazione
richiamato nel contesto della regolazione delle spese, ma la decisione applica il principio di soccombenza
richiamato tra le norme relative alla motivazione della sentenza
art. 24 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze processuali
art. 111 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze processuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali
Massime di principio
- Nel trasporto di merci su strada, la responsabilità del vettore per perdita o avaria è soggetta a un limite legale di valore; il risarcimento integrale è ammesso solo se il danneggiato prova che il danno è stato causato da dolo o colpa grave del vettore.
- La presunzione di responsabilità del vettore serve ad accertare l'an debeatur, ma non elimina né sostituisce la regola speciale sulla quantificazione del danno prevista per il trasporto di merci.
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già esaminate e decise in appello o nella richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce rispettivamente l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o un errore nel regime legale della prova, non quando si contesta il peso attribuito alle risultanze probatorie.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è proponibile, in caso di sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni e sui medesimi fatti, oltre i limiti posti dall'art. 348-ter c.p.c. e dall'art. 360, comma quarto, c.p.c.
- Nel giudizio di appello, il rigetto del gravame comporta la regolazione delle spese del solo grado di impugnazione secondo il criterio della soccombenza; la liquidazione delle spese resta sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'erronea applicazione dei parametri legali o della totale soccombenza della parte vittoriosa.
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