Cassazione Penale, Ordinanza n. 12194/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che lo aveva ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata. Con il primo motivo ha censurato la motivazione del giudizio di responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti e chiedendo, in sostanza, una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dal giudice di merito. Con il secondo motivo ha denunciato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo l'erroneità del diniego; la Corte di appello aveva escluso le attenuanti valorizzando l'assenza di elementi positivamente apprezzabili e i gravi precedenti penali dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché volto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, già congruamente apprezzate dalla Corte territoriale sulla base anche del riconoscimento dell'imputato da parte delle persone offese in fase investigativa e dibattimentale. Ha ritenuto il secondo motivo non consentito e comunque manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato e fondato su elementi decisivi, tra cui i precedenti penali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a fondamento della responsabilità per rapina, richiamata dalla sentenza come reato oggetto di condanna in appello e di contestazione in cassazione.
Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la ricostruzione del fatto quando il motivo di ricorso mira, nella sostanza, a ottenere una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il giudizio di responsabilità fondato su riconoscimenti della persona offesa e sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici non può essere sindacato in cassazione se la doglianza si risolve in una richiesta di nuova lettura del compendio probatorio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come la gravità del precedente penale, senza essere tenuto a esaminare espressamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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