Cassazione Penale, Sentenza n. 36560/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Mandras era stato condannato dal Tribunale di Pescara e la sentenza era stata confermata dalla Corte d'appello di L'Aquila per il reato di cui all'art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011: aver violato il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Arezzo con divieto di ritorno nel Comune di Pescara per 3 anni. Il ricorso in Cassazione denunciava: (1) violazione della norma incriminatrice perché il foglio di via non conteneva la prescrizione "rientro nel luogo di residenza", considerata inscindibile rispetto al divieto di ritornare nel Comune; (2) genericità dell'imputazione per mancata descrizione della condotta; (3) carenza motivazionale del giudice circa la legittimità dell'atto amministrativo presupposto e l'accertamento dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato il principio consolidato secondo cui il foglio di via obbligatorio è legittimo solo se contiene entrambe le prescrizioni: l'ordine di fare rientro nel luogo di residenza e il divieto di ritornare nel Comune oggetto dell'allontanamento. Nel caso di specie l'atto amministrativo impugnato indicava soltanto il divieto di ritorno a Pescara e non l'ordine di rientro nel comune di residenza; perciò il foglio di via è risultatoinlegittimo, il fatto previsto dall'art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011 non sussiste ed è stata pronunciata l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 76, comma 3)
La Corte interpreta che la fattispecie di reato prevista dall'art. 76, comma 3, sussiste solo se il foglio di via obbligatorio, atto amministrativo presupposto, è stato legittimamente emesso; la legittimità richiede la presenza congiunta e inscindibile delle prescrizioni di "rientro nel luogo di residenza" e di "divieto di ritornare nel Comune".
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 14023 del 17/02/2022, CIURAR, Rv. 282851)
La pronuncia è richiamata come precedente consolidato per il principio secondo cui le due prescrizioni del foglio di via sono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del provvedimento.
Massime di principio
- Il reato di cui all'art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011 presuppone un valido e legittimo foglio di via obbligatorio: se l'atto amministrativo manca di una delle prescrizioni richieste (rientro nel luogo di residenza e divieto di ritornare nel Comune), il provvedimento è illegittimo e il reato non sussiste.
- In giudizio penale il giudice può sindacare la legittimità formale e sostanziale dell'atto amministrativo presupposto; l'inefficacia o l'illegittimità dell'atto determina l'insussistenza del fatto.
- Nelle impugnazioni è efficace per la difesa contestare la completezza formale del foglio di via (ad es. mancanza dell'ordine di rientro), poiché ciò può determinare l'annullamento della condanna per carenza del presupposto legale del reato.
- Per il pubblico ministero e per il giudice è necessario accertare e documentare l'effettiva presenza di entrambe le prescrizioni nel provvedimento amministrativo prima di procedere alla condanna per la violazione del foglio di via.
- La genericità dell'imputazione (mancata descrizione della condotta) e la carenza di motivazione sulla legittimità dell'atto possono essere censure successive utili, ma il profilo decisivo rimane la legittimità sostanziale del provvedimento amministrativo.
- In casi analoghi, se il foglio di via risulta formalmente carente, la via logica è l'annullamento della condanna per insussistenza del fatto, non il rinvio, quando l'elemento determinante è la nullità del presupposto amministrativo.
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