Cassazione Civile, Ordinanza n. 11197/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione della pensione diretta spettante a una lavoratrice dello spettacolo, con decorrenza dall'ottobre 2009. La Corte d'appello aveva accolto in parte la domanda della pensionata: da un lato aveva dichiarato la decadenza triennale per i ratei arretrati anteriori al luglio 2015; dall'altro aveva ritenuto che, per la cosiddetta "quota B" della pensione, relativa alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1993, dovesse essere applicata la retribuzione effettivamente percepita senza il massimale pensionabile. L'INPS ha impugnato la decisione con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denunciando violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997: secondo l'Istituto, il limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dall'art. 12, settimo comma, d.P.R. n. 1420/1971 resterebbe applicabile anche alla quota B, non essendo stato abrogato e risultando compatibile con la disciplina successiva. La resistente ha replicato con controricorso, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata e contestando, tra l'altro, anche profili di compatibilità costituzionale della normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo unico. Ha affermato che, nella determinazione della quota B della pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non devono essere considerate, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, settimo comma, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio di diritto indicato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge.
art. 12 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
Prevede un limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile; la Corte afferma che tale limite opera anche nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
La Corte esclude che questa disposizione abbia abrogato per incompatibilità il limite previsto dall'art. 12, settimo comma, d.P.R. n. 1420/1971.
art. 1, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
È richiamato come norma di modifica dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971, senza eliminare il massimale pensionabile.
art. 2, comma 22, lett. d), L. 8 agosto 1995, n. 335
La Corte lo richiama per affermare che la delega mira a un'armonizzazione che salvaguardi le normative speciali con peculiarità professionali, come quella dei lavoratori dello spettacolo.
art. 76 Cost.
La Corte richiama il precedente che esclude la violazione della legge delega e quindi dell'art. 76 Cost. per il mantenimento del massimale nella disciplina speciale.
Massime di principio
- Nella liquidazione della pensione dei lavoratori dello spettacolo, la quota B relativa alle anzianità successive al 31 dicembre 1992 resta soggetta al limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale, salvo abrogazione espressa o incompatibilità normativa non ravvisabile.
- L'interpretazione della normativa previdenziale speciale va condotta in modo letterale, sistematico e diacronico, verificando la coerenza tra disciplina previgente e disciplina successiva; in assenza di contrasto insanabile, il limite speciale permane.
- La mera sopravvenienza di una disciplina più recente non comporta di per sé abrogazione implicita di una norma speciale, quando la nuova regolazione sia compatibile con il mantenimento del tetto retributivo e con l'assetto complessivo del sistema.
- Nel regime previdenziale speciale dei lavoratori dello spettacolo, il mantenimento del massimale pensionabile è ritenuto parte integrante dell'equilibrio normativo e non contrasta con i principi della legge delega richiamata.
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