Cassazione Penale, Sentenza n. 13531/2026 del 14/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente lamentava di non aver avuto conoscenza, per causa non imputabile a lui, della celebrazione del processo a suo carico (mancata partecipazione da parte dell'imputato) e chiedeva la dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna oppure, in via subordinata, la restituzione nei termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., con decorrenza fin dall'udienza preliminare. Il Tribunale di Pescara aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo applicabile la disciplina introdotta dalla legge n. 67/2014 sul processo in absentia; il ricorrente ha impugnato tale decisione in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione, V Sezione Penale, ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il giudice del rinvio doveva verificare se fosse applicabile la disciplina anteriore alla riforma del 22 agosto 2014, alla luce della regola transitoria (art. 15 L. n. 67/2014). La Corte ha concluso che il ricorrente, alla data di entrata in vigore della riforma, non era nella condizione dell'imputato dichiarato irreperibile (per cui si applicherebbe la nuova disciplina), ma nella situazione che consente l'applicazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella versione previgente alla riforma (quindi potenzialmente beneficiario della restituzione nel termine). Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Pescara, in diversa composizione, per un nuovo esame della meritevolezza dell'istanza di restituzione nel termine alla luce della normativa pertinente.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen. (previgente alla L. n. 67/2014, comma 2)
"Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tal fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica."
La Corte ha ritenuto applicabile questa formulazione previgente al caso in esame perché il ricorrente non risultava, alla data di entrata in vigore della riforma, nella condizione dell'imputato dichiarato irreperibile; pertanto la restituzione nel termine prevista dall'art. 175 previgente può essere ancora esperita.
Legge 28 aprile 2014, n. 67, art. 15 (norma transitoria)
La norma transitoria va valutata per stabilire se la nuova disciplina del processo in absentia trovasse applicazione: la Corte ha spiegato che l'art. 15 riserva la disciplina riformata a casi particolari (imputati contumaci come disciplinati anteriormente) e che la qualifica concreta (irreperibile vs latitante) al momento dell'entrata in vigore è determinante per decidere quale regime si applichi.
art. 15-bis comma 2, L. n. 67/2014
Richiamata in relazione alla possibilità di chiedere la rescissione del giudicato; la Corte ha osservato che la distinzione tra irreperibilità e latitanza incide sulla possibilità di invocare la disciplina di rescissione prevista dalla normativa transitoria.
art. 627 e art. 628 cod. proc. pen.
Richiamati nei motivi di impugnazione (violazione di legge) in ordine all'ammissibilità dell'istanza; la Corte ha ritenuto che la valutazione del Tribunale sul regime applicabile fosse viziata e ha accolto il ricorso.
art. 295 cod. proc. pen. e art. 169, comma 4, cod. proc. pen.
Citati nella giurisprudenza richiamata per sottolineare che le ricerche della polizia giudiziaria ai fini della dichiarazione di latitanza non necessariamente coincidono con quelle richieste per la dichiarazione di irreperibilità (anche con riferimento alle ricerche all'estero). La Corte ha confermato la distinzione di presupposti tra irreperibilità e latitanza.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra dichiarazione di irreperibilità e dichiarazione di latitanza: la loro sovrapponibilità non è automatica e produce effetti diversi sull'applicabilità delle norme transitorie della riforma del processo in absentia.
- Per i procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore della L. n. 67/2014 occorre verificare la posizione processuale concreta dell'imputato alla data della riforma: se non risultava dichiarato irreperibile, può trovare applicazione la disciplina previgente dell'art. 175 (restituzione nel termine).
- L'assenza di una regolare dichiarazione di assenza o di irreperibilità può incidere sui rimedi disponibili: in alcuni casi il rimedio appropriato può essere la restituzione nel termine ex art. 175, in altri la rescissione del giudicato; occorre valutare fattualmente quale dichiarazione sia stata resa e se siano state effettuate le verifiche dovute dall'autorità giudiziaria.
- Il giudice che riesamina domande di restituzione deve compiere le "necessarie verifiche" sull'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e sull'eventuale rinuncia volontaria; la mancanza di motivazione o di verifica può determinare l'annullamento e il rinvio.
- In situazioni simili è opportuno produrre documentazione sulle ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria e sulle modalità di partecipazione/dichiarazione di assenza, perché tali elementi sono decisivi per determinare quale regime normativo sia applicabile e quali rimedi siano percorribili.
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