Cassazione Civile, Ordinanza n. 16509/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso delle somme versate, negli anni 2009-2011, a titolo di tariffa per controlli sanitari ufficiali disciplinati dal d.lgs. n. 194 del 2008, in attuazione del regolamento CE n. 882/2004. La contribuente aveva contestato che il prelievo potesse essere applicato alla fase della commercializzazione, sostenendo inoltre che il sistema tariffario nazionale fosse incompatibile con il diritto unionale perché fondato su criteri forfettari e quantitativi, senza tener conto del costo effettivo dei controlli né delle specifiche caratteristiche dello stabilimento e dell'operatore. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi di violazione e falsa applicazione di legge: il primo sulla presunta inapplicabilità del prelievo ai meri intermediari della commercializzazione; il secondo sulla illegittimità delle tariffe forfettarie rispetto all'art. 27, commi 4 e 5, del regolamento CE n. 882/2004; il terzo sulla mancata considerazione dei parametri indicati dalla norma unionale, quali tipo di azienda, fattori di rischio, dimensione produttiva, metodi tradizionali e difficoltà geografiche.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, dando continuità all'orientamento già consolidato secondo cui la tariffa prevista dalla sezione 6 dell'allegato A del d.lgs. n. 194 del 2008, pur essendo determinata in modo forfettario, è conforme al regolamento CE n. 882/2004 perché commisurata ai costi complessivi dell'attività di vigilanza e modulata in relazione alle caratteristiche concrete dell'operatore agroalimentare. Ha inoltre affermato che la disciplina dei controlli riguarda l'intera filiera agroalimentare e comprende anche distributori e commercianti. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per il consolidarsi in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale, ed è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 194 del 2008
La tariffa per i controlli sanitari ufficiali è legittimamente fissata in modo forfettario e differenziato in base a tipologia di stabilimento e quantità trattate, in conformità alla disciplina unionale.
Regolamento CE n. 882/2004
La disciplina unionale consente che le tariffe siano determinate forfettariamente sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti e tenendo conto della tipologia di azienda, dei fattori di rischio e degli altri parametri indicati dalla norma.
Regolamento CE n. 882/2004
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la limitazione del prelievo alla fase produttiva, ma la Corte nega tale interpretazione.
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
È la base del contributo unificato richiamato per il raddoppio in caso di soccombenza.
Massime di principio
- In materia di controlli sanitari ufficiali nella filiera agroalimentare, la disciplina può riguardare non solo i produttori ma anche i distributori e i commercianti, perché l'oggetto del controllo si estende all'intera filiera.
- Le tariffe forfettarie per i controlli sanitari sono compatibili con il diritto unionale se costruite sui costi complessivi dell'attività di vigilanza e se calibrate, anche in via tabellare, sulle concrete caratteristiche dell'operatore e dello stabilimento.
- La violazione dei criteri di commisurazione del prelievo deve essere dedotta in modo specifico, allegando un concreto discostamento dei parametri considerati dall'ente impositore rispetto alla realtà imprenditoriale dell'operatore.
- Quando l'orientamento interpretativo si consolida nel corso del giudizio di legittimità, può disporsi la compensazione integrale delle spese processuali, pur restando dovuto, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.
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