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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19185/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene modificata la decisione di merito impugnata, che resta ferma quanto al trattamento sanzionatorio contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila deducendo, con due motivi, violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla pretesa eccessività della pena. In particolare contesta che il giudice di primo grado abbia valorizzato i precedenti penali dell'imputato sia per aumentare la pena base sia per applicare la recidiva. La Corte di cassazione rileva però che tali censure non risultano previamente dedotte con specifiche doglianze in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p., e comunque le reputa manifestamente infondate alla luce di principi di legittimità consolidati.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Le censure proposte in cassazione devono essere specificamente dedotte come motivi di appello; in difetto, il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può introdurre per la prima volta questioni che non siano state specificamente dedotte in appello, quando la legge richiede tale previa devoluzione a pena di inammissibilità.
  • La doglianza sulla determinazione della pena e sull'uso dei precedenti penali non è ammissibile se non censura in modo specifico e puntuale la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre in modo generico le stesse contestazioni.
  • La contestazione dell'applicazione della recidiva e della valorizzazione dei precedenti penali deve confrontarsi con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato manifestamente infondato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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