Ordinanza n. 4/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 361/2025, resa tra le parti, con la quale è stata rigettata la domanda di sospensione dell’ordinanza sindacale n. -OMISSIS- del 2 luglio 2025 avente ad oggetto lo sgombero dell’immobile di -OMISSIS-, notificata in data 4 luglio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale di sgombero di un immobile, nonché ordinanza cautelare del TAR Sicilia - Catania che aveva negato la sospensione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Sicilia - Catania, deducendo che l’ordinanza sindacale di sgombero fosse stata adottata mediante il ricorso a poteri extra ordinem in assenza dei relativi presupposti. Ha inoltre sostenuto che il periculum in mora richiesto per la sospensione cautelare fosse rinvenibile in re ipsa. Il Comune si è costituito per resistere. Dall’ordinanza emerge che il provvedimento sindacale richiamava precedenti ordinanze di sgombero, problematiche strutturali dell’immobile evidenziate da un CTU in un giudizio civile e il pericolo per l’incolumità pubblica derivante dalla permanenza dell’edificio in zona sismica.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello cautelare e ha confermato il rigetto della domanda di sospensione pronunciato dal TAR. In sede di sommario esame, ha ritenuto che l’Amministrazione avesse indicato elementi concreti a sostegno dell’intervento — precedenti ordinanze di sgombero, criticità strutturali accertate dal CTU e rischio per l’incolumità pubblica connesso alla zona sismica — sicché non risultava dimostrata l’assenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri extra ordinem. Nel bilanciamento degli interessi, la tutela dell’incolumità pubblica è stata ritenuta prevalente rispetto all’interesse abitativo dell’appellante. Il Collegio ha altresì rilevato che il TAR aveva invitato il Settore Servizi Sociali comunale a valutare, ove sussistenti i presupposti di legge, le situazioni di bisogno abitativo conseguenti allo sgombero. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR; l’appello è stato respinto dal giudice d’appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la verifica dell’esistenza dei presupposti per un’ordinanza sindacale di sgombero può fondarsi, in via sommaria, sul complessivo richiamo a precedenti provvedimenti di sgombero, accertamenti tecnici sulle condizioni strutturali dell’immobile e concreti rischi per l’incolumità pubblica, specialmente quando l’edificio si trovi in zona sismica.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse alla tutela dell’incolumità pubblica può prevalere sull’interesse del privato alla conservazione della disponibilità abitativa dell’immobile, ferma la possibilità di valutare, da parte dei servizi sociali competenti, le eventuali situazioni di bisogno abitativo secondo i presupposti di legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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