Cassazione Penale, Sentenza n. 7288/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per estorsione continuata: sarebbe stato ritenuto responsabile di avere costretto dipendenti della cooperativa Primavera a sottoscrivere il "fondo Jeremie" minacciando il licenziamento. I motivi di ricorso deducevano vizi di motivazione relativi all'attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni (Falsaperna e Montanelli), la mancata prova del potere dell'imputato di incidere sui rapporti di lavoro, l'assenza dell'ingiusto profitto, e l'omessa valutazione di nuovi motivi in appello con cui si chiedeva il riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. tramite acquisizione di sentenze definitive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che i motivi proposti fossero in sostanza una rivalutazione di fatti e prove non consentita in questa sede e che la Corte di appello avesse fornito motivazione adeguata circa il timore dei dipendenti di essere licenziati e sul ruolo riconosciuto all'imputato. Ha altresì affermato che i "motivi nuovi" depositati in appello non potevano introdurre questioni e richieste non sollevate con il gravame (ampliando il thema decidendum) e pertanto la Corte d'appello non era tenuta a valutarli. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il provvedimento ha confermato la sostanza della condanna di merito, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è stata evocata dalla difesa per sostenere l'esistenza di un'unicità di disegno criminoso (continuazione) collegata ad altri procedimenti; la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale questione non fosse stata introdotta correttamente nell'appello e quindi non potesse essere valutata.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito proporre ricorsi che si risolvono in una mera riconsiderazione dei fatti o della valutazione della attendibilità delle prove quando le corti di merito hanno dato motivazione congrua: tali motivi sono inammissibili.
- I "motivi nuovi" depositati in appello non possono introdurre tematiche o richieste che amplino il thema decidendum rispetto ai punti oggetto dell'impugnazione originaria; se lo fanno, la corte d'appello non è tenuta a motivare su di essi e la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso basato su tale omissione.
- Nella valutazione del reato di estorsione il giudice può ritenere sussistente la minaccia quando il comportamento dell'imputato ha coartato la libertà contrattuale della vittima prospettando un pregiudizio rilevante per la sua aspettativa lavorativa, anche se il potere formale di licenziare fosse discutibile.
- L'elemento dell'"ingiusto profitto" deve essere valutato concretamente: il vantaggio per la società non esclude automaticamente la configurabilità dell'estorsione se la condotta ha comunque costretto la vittima mediante minaccia.
- Per ottenere che in sede di appello siano esaminate nuove prove o decisioni esterne (es. sentenze definitive da altri procedimenti) è opportuno che tali richieste siano chiaramente formulate e dedotte nell'atto di appello, altrimenti possono essere escluse per essere tematiche nuove non devolute alla decisione.
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