Sentenza n. 3468/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - della ordinanza n. 78 del 23 aprile 2024 emanata dal Sindaco del Comune di Saronno e recante l’ingiunzione nei confronti della ricorrente alla “a) immediata adozione di tutte le misure necessarie alla rimozione di tutte le criticità puntualmente richiamate in premessa ed al ripristino delle condizioni di sicurezza, decoro, igiene e salubrità del parcheggio della Stazione di Saronno Sud…b) l’immediata volturazione del contatore a servizio dello stesso a cura e carico di Ferrovienord S.p.A.; c) l’immediato ripristino della funzionalità dell’impianto di pubblica illuminazione al fine di garantire le condizioni di agibilità del parcheggio; d) la chiusura degli accessi e dei sottopassi negli orari extra servizio ferroviario; e) l’asporto e l’avvio al corretto recupero e/o smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati o depositati nelle aree di competenza nonché il mantenimento dell’area in stato di pulizia e decoro – fornendo copia dei formulari di identificazione rifiuti al termine delle operazioni di smaltimento/recupero – nel rispetto delle indicazioni riportate nel Regolamento comunale di riferimento; f) la presentazione, entro il termine di giorni 30 dal presente provvedimento, della documentazione riassuntiva delle misure adottate e dell’avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza, decoro e salubrità ed igiene prescritte da norme e regolamenti vigenti”, della successiva nota prot. 0025337 del 12 giugno 2024 a firma del Dirigente dell’Area Tecnica di rigetto della richiesta di ritiro dell’ordinanza sindacale, nonché della successiva ordinanza sindacale n. 149 del 18 giugno 2024 recante proroga del termine per l’adempimento della precedente ordinanza sindacale n. 78/2024; - di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di ingiunzione al ripristino delle condizioni di sicurezza, decoro, igiene e salubrità del parcheggio della stazione, con ulteriori prescrizioni relative a utenze, illuminazione, accessi, sottopassi e rifiuti; nota di rigetto della richiesta di ritiro e successiva proroga del termine di adempimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 78 del 23 aprile 2024, la nota dirigenziale di rigetto della richiesta di ritiro dell'ordinanza e la successiva ordinanza sindacale di proroga del termine per l'adempimento, chiedendone l'annullamento. Dal testo della sentenza non risultano esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, a seguito della richiesta del TAR di verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, la ricorrente ha comunicato la sopravvenuta carenza di interesse e ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, non notificata al Comune.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione di rinuncia al ricorso non era stata notificata al Comune; pertanto, il Collegio ha applicato l'art. 84, comma 4, c.p.a., qualificando la definizione del giudizio come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché come rinuncia ritualmente perfezionata. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.
La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti non produce gli effetti della rinuncia rituale; nel caso concreto, la mancata notificazione ha condotto alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Il giudizio è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito richiamato nella sentenza.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti non determina gli effetti processuali della rinuncia rituale; ove emerga comunque la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può definire il giudizio dichiarandone l'improcedibilità.
- La mancata notificazione della rinuncia alle parti non impedisce la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, se tale carenza risulta dagli atti processuali.
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