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Sentenza

Sentenza del 20/08/2015 n. 66 - Comm. Trib. II grado di Trento

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti di classamento del dicembre 2011 con cui una cabinovia, un impianto di innevamento artificiale e una cabina di trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica erano stati classificati nel gruppo catastale D, con attribuzione della categoria D/8. Sosteneva che gli impianti dovessero conservare la classificazione nel gruppo E, in particolare E/1, perché destinati al trasporto pubblico, anche se gestiti da un'impresa privata e utilizzati per finalità sportive, ricreative e turistiche. Contestava inoltre che la circolare ministeriale n. 4/T del 2007 potesse assumere valore normativo e riteneva violato l'art. 2, commi 40 e seguenti, della legge n. 286/2006.

La decisione

La Commissione Tributaria ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo il classamento degli impianti nella categoria D/8. Ha distinto gli impianti a fune destinati al collegamento tra centri abitati o all'integrazione della mobilità pubblica, classificabili nel gruppo E, da quelli collocati in stazioni turistiche e destinati prevalentemente agli sciatori e agli escursionisti, privi di un interesse generale di trasporto. Gli impianti di San Martino di Castrozza sono stati ritenuti commerciali, stagionali e funzionali allo sci e al turismo, non assimilabili a stazioni per servizi di trasporto pubblico. La società è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di spese di giudizio e dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 2, commi 40 e seguenti, legge n. 286/2006

    La disposizione ha previsto una diversa classificazione catastale per immobili a destinazione commerciale o industriale dotati di autonomia funzionale o reddituale, distinguendoli dagli immobili del gruppo E non destinati a finalità commerciali.

  • Art. 8 del D.P.R. n. 1142/1949

    Non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie e simili.

    L'esenzione dalla classificazione ordinaria nel gruppo D può riguardare le vere stazioni destinate a servizi di trasporto pubblico. La nozione non comprende automaticamente gli impianti di risalita utilizzati per attività sciistiche o turistiche.

  • Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 4/T del 2007

    La circolare fornisce criteri applicativi per il censimento degli impianti di risalita, distinguendo quelli destinati al trasporto pubblico generale da quelli prevalentemente rivolti a finalità ricreative, sportive o turistico-escursionistiche. La Commissione l'ha utilizzata come supporto interpretativo della legge, non come fonte autonoma sostitutiva della legge.

  • Legge provinciale del Trentino n. 7/1987

    La disciplina delle autorizzazioni e degli impianti funiviari non dimostra, di per sé, l'esistenza di un servizio pubblico essenziale: l'autorizzazione tecnica o urbanistica alla realizzazione dell'impianto non equivale all'affidamento di un servizio pubblico rivolto alla generalità dei cittadini.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto dell'impugnazione sono dovuti, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore contributo unificato e i relativi oneri processuali.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 4541/2015

    Un impianto di risalita funzionale alle piste sciistiche non è necessariamente un mezzo pubblico di trasporto; tale qualificazione richiede una concreta utilizzabilità della struttura come mezzo di trasporto a disposizione della generalità del pubblico.

Massime di principio

  • Per stabilire la categoria catastale di un impianto a fune non è sufficiente considerare la natura tecnica del mezzo o il fatto che sia aperto al pubblico: occorre verificare la funzione concretamente svolta.
  • Gli impianti che collegano centri abitati, comuni isolati, stazioni ferroviarie o altre linee di trasporto e che soddisfano esigenze diffuse di mobilità possono rientrare nel gruppo E.
  • Gli impianti situati in comprensori sciistici, con funzionamento stagionale e utenza principalmente sportiva o turistica, destinati al trasporto sulle piste e non alla mobilità generale, sono normalmente riconducibili a una categoria commerciale del gruppo D, come la D/8.
  • La gestione da parte di un privato non esclude in astratto la natura di servizio pubblico, ma devono emergere un interesse generale, una scelta o regolazione dell'ente pubblico e una funzione rivolta a una pluralità indistinta di utenti.
  • Le circolari amministrative non sostituiscono la legge, ma possono essere utilizzate dal giudice come criteri interpretativi e applicativi coerenti con la normativa catastale.
  • Per il classamento rilevano anche destinazione d'uso, modalità di esercizio, stagionalità, utenza servita, collegamento con la rete di trasporto e finalità economica dell'impianto, non soltanto le sue caratteristiche fisiche.

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