Sentenza del 20/08/2015 n. 278 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Tasse - Tassa di concessione regionale - Avviso di accertamento - Azienda faunistico-venatoria Territorio comunale depresso ex lege n. 614/1966 - Mancanza del presupposto giuridico - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso e annullato l’avviso di accertamento, ritenendo applicabile la riduzione a un quarto della tassa prevista per le aziende faunistico-venatorie situate in zone svantaggiate o depresse. L’avviso è stato quindi considerato illegittimo per mancanza del presupposto giuridico della maggiore pretesa tributaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso di accertamento con cui gli era stato contestato il pagamento insufficiente della tassa di concessione regionale relativa all’azienda faunistico-venatoria. Ha sostenuto che l’azienda fosse situata in un territorio comunale qualificato come depresso o svantaggiato ai sensi della legge n. 614/1966 e che, pertanto, fosse applicabile la riduzione della tassa prevista dalla normativa regionale.
Norme richiamate
Legge n. 614/1966
La legge è stata richiamata quale fonte per la qualificazione dei territori comunali come depressi o svantaggiati, condizione rilevante ai fini dell’applicazione dell’agevolazione tributaria.
Legge regionale n. 2/2013, articolo 7
La disposizione prevede la riduzione delle tasse di concessione per le aziende faunistico-venatorie situate in zone svantaggiate o depresse, richiamando anche la precedente normativa statale.
Tabella A allegata alla legge regionale n. 2/2013
La tabella individua il regime delle tasse di concessione e conferma la riduzione a un quarto per le aziende situate nei territori rientranti nelle condizioni agevolate.
Massime di principio
- Quando una normativa tributaria prevede un’agevolazione per attività situate in territori svantaggiati o depressi, occorre verificare concretamente la classificazione del Comune interessato secondo le norme richiamate dalla disciplina regionale.
- Un avviso di accertamento è illegittimo se calcola la tassa senza applicare una riduzione prevista dalla legge e spettante in presenza dei relativi presupposti territoriali.
- I richiami contenuti nella normativa regionale alla legislazione statale precedente possono mantenere rilevanza per individuare i territori agevolati, anche se la disciplina applicabile è successiva.
- In caso di contestazione, il contribuente deve documentare sia la propria qualità di concessionario sia l’ubicazione dell’azienda in un territorio incluso nel regime agevolato.
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