Ordinanza n. 2456/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione del Procuratore Speciale n. 27 del 5 marzo 2026 pubblicata in data 6 marzo 2026, con la quale EUR S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione del Lotto 3 della procedura aperta di rilevanza europea per l’affidamento dei servizi di ingegneria e lavori di manutenzione straordinaria degli immobili siti nel quartiere EUR di Roma in favore dell'operatore economico SAICO S.r.l.; - per quanto di ragione, di tutti i verbali di gara e delle operazioni ad essi sottese; - ove occorrere possa e per quanto di ragione, del criterio 4.1 di cui alla Tabella B del punto 18.1 del Disciplinare di gara; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA dell’Accordo Quadro, ove medio tempore stipulato, e degli Ordini di Lavori (ODL), ove nelle more già attivati E PER LA CONDANNA dell’Ente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’aggiudicazione della procedura di gara di cui si tratta, con riferimento al Lotto 3 di interesse, in favore del RTI ricorrente, anche tramite il subentro dello stesso nel relativo Accordo Quadro e negli Ordini di Lavori (ODL) eventualmente nel frattempo stipulati, nonché mediante l’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei danni conseguenti all’adozione degli illegittimi provvedimenti impugnati incidenti sulla posizione della ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 3 di una procedura aperta europea per servizi di ingegneria e lavori di manutenzione straordinaria degli immobili, nonché gli atti di gara connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il RTI ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 3 disposta da EUR S.p.A. in favore della società controinteressata, chiedendone la sospensione cautelare, l'annullamento degli atti di gara, la declaratoria di inefficacia dell'eventuale accordo quadro e degli ordini di lavori, nonché il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro o, in subordine, per equivalente. La controversia cautelare concerneva, in particolare, la valutazione dell'offerta tecnica relativa al criterio 4.1 della Tabella B del punto 18.1 del disciplinare, riguardante l'organizzazione dei servizi di ingegneria. Il ricorrente contestava la valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria e il relativo punteggio, anche in rapporto alla propria offerta, deducendo l'illegittimità dell'apprezzamento della commissione di gara e, per quanto occorresse, del criterio di valutazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nel sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso non apparisse destinato all'accoglimento. In particolare, la natura dell'appalto non deponeva per la sua qualificazione come appalto integrato; ne conseguiva che non sembrava sussistere un vincolo indissolubile a valutare autonomamente, secondo il criterio 4.1 del disciplinare, l'organizzazione dei servizi di ingegneria, che apparivano di portata minore rispetto all'oggetto principale, costituito dai lavori di manutenzione. L'eventuale carenza illustrativa della relazione tecnica dell'aggiudicataria, pertanto, rientrava nella valutazione discrezionale della commissione in sede di attribuzione del punteggio. Il giudice ha inoltre considerato il contenuto della relazione allegata all'offerta tecnica dell'aggiudicataria e la natura discrezionale dell'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche secondo il meccanismo previsto dal disciplinare. Ha valorizzato, in particolare, la differenza tra il coefficiente medio attribuito al RTI ricorrente, pari a 0,48 e corrispondente a 7,22 punti, e quello attribuito all'aggiudicataria, pari a 0,74 e corrispondente a 11,11 punti. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché l'eventuale danno sarebbe stato integralmente risarcibile. Il TAR ha fissato l'udienza pubblica per il merito e ha condannato il RTI ricorrente al pagamento, in parti uguali, delle spese della fase cautelare in favore delle resistenti, liquidate complessivamente in 1.000 euro oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Richiamato nella domanda di risarcimento per equivalente, ma non oggetto di specifica applicazione nella decisione cautelare.
Richiamato nella domanda di tutela in forma specifica e di subentro negli appalti pubblici, senza applicazione decisoria autonoma nell'ordinanza.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la valutazione della probabile fondatezza del ricorso può tenere conto della natura concreta dell'appalto e della prevalenza dell'oggetto principale rispetto a prestazioni accessorie o di minore portata, al fine di stabilire se la lex specialis imponesse una valutazione autonoma e separata di tali prestazioni.
- Le eventuali carenze illustrative dell'offerta tecnica, quando non determinino una manifesta violazione della lex specialis, possono rientrare nell'ambito della valutazione discrezionale della commissione di gara circa il grado di rispondenza dell'offerta ai criteri e subcriteri previsti dal disciplinare.
- L'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche costituisce espressione di discrezionalità tecnica della commissione di gara ed è sindacabile, nella fase cautelare, solo in presenza di elementi che evidenzino profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento, non ravvisati nel caso esaminato.
- Il periculum in mora può essere escluso quando il pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'aggiudicazione risulti integralmente reintegrabile mediante risarcimento per equivalente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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