Ordinanza n. 737/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 21898/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 21898/2025, di accoglimento del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha proposto appello principale contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado; la società cooperativa si è costituita e ha proposto appello incidentale. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici degli appelli, limitandosi a rilevare che le questioni dedotte con entrambe le impugnazioni devono essere approfondite nella fase di merito. È stata proposta domanda cautelare incidentale per la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Ministero appellante principale e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR. La decisione è stata fondata sul bilanciamento degli opposti interessi e sull'opportunità di giungere alla fase di merito con la situazione ancora integra, così da consentire un più approfondito esame delle questioni poste dall'appello principale e da quello incidentale. La discussione nel merito è stata fissata al 25 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello; l'ordinanza accoglie la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, risulti opportuno preservare integra la situazione controversa fino alla decisione di merito.
- Quando le questioni dedotte nell'appello principale e nell'appello incidentale necessitano di approfondimento, il giudice cautelare può sospendere l'esecutività della sentenza impugnata senza anticipare la definizione delle questioni di merito.
Come è indicizzato
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