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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38903/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Federici Gerarda, condannata con patteggiamento ex art. 444 c.p.p. a due anni convertiti in lavori di pubblica utilità, ha chiesto la liberazione anticipata ex art. 54 ord. pen. Il GIP si è dichiarato incompetente e ha trasmesso gli atti al Magistrato di sorveglianza; il Magistrato di sorveglianza ha sollevato conflitto negativo ritenendo che la competenza spettasse al giudice che ha applicato la pena sostitutiva (per via delle norme della legge n. 689/1981 che disciplinano lavoro di pubblica utilità e le relative competenze), mentre il Procuratore generale ha chiesto che fosse riconosciuta la competenza del Magistrato di sorveglianza.

La decisione

La Corte ha dichiarato sussistente il conflitto di competenza e ha stabilito che la competenza a decidere sulla concessione o negazione della liberazione anticipata per i condannati ammessi alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità spetta al Magistrato di sorveglianza di Potenza. Gli atti devono essere trasmessi al Magistrato di sorveglianza. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza recente e l'intervento normativo che ha modificato l'art. 69‑bis ord. pen., ribadendo la distinzione tra la competenza all'applicazione/esecuzione della sanzione (a carico del giudice che l'ha irrogata) e la competenza a concedere benefici penitenziari (alla Magistratura di sorveglianza).

Norme richiamate

  • art. 54 ord. pen.

    Istituto sostanziale della liberazione anticipata invocato come beneficio richiesto dal condannato; la questione è se la sua concessione, nel caso di pena sostitutiva con lavoro di pubblica utilità, rientri nella competenza del Magistrato di sorveglianza.

  • art. 69‑bis ord. pen. (comma 4 e 5)

    "il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza, con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127del codice di procedura penale"

    La norma, così come modificata dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 (conv. con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112), attribuisce esplicitamente al Magistrato di sorveglianza la funzione decisoria sulla concessione/negazione della liberazione anticipata e disciplina il reclamo al tribunale di sorveglianza.

  • legge n. 689 del 1981, artt. 63, 64, 66, 70, 76

    Queste disposizioni regolano l'applicazione, la vigilanza e le eventuali modifiche o revoche del lavoro di pubblica utilità: il giudice che applica la pena sostitutiva ha competenze di esecuzione e vigilanza, ma ciò non esclude che la decisione sul riconoscimento della liberazione anticipata sia di competenza del Magistrato di sorveglianza, secondo l'interpretazione della Corte.

  • art. 56‑bis legge n. 689 del 1981

    Norma citata come riferimento alla possibilità di riconoscere la liberazione anticipata anche quando la pena detentiva è stata sostituita dal lavoro di pubblica utilità.

  • d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112

    Intervento normativo che ha modificato l'art. 69‑bis ord. pen., chiarendo la competenza del Magistrato di sorveglianza in materia di decisione sulla liberazione anticipata.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 71, comma 1, lett. m) e n))

    Citato in relazione alle modifiche legislative che hanno inciso sulle norme di esecuzione e applicazione delle pene sostitutive (richiamate per distinguere competenze esecutive e decisorie).

Massime di principio

  • Quando la pena detentiva è stata sostituita con lavori di pubblica utilità, le questioni di esecuzione, vigilanza e modifica della sanzione restano di competenza del giudice che ha irrogato la pena (artt. 63, 64, 66, 70 l. 689/1981), ma la decisione sul riconoscimento della liberazione anticipata è di competenza funzionale del Magistrato di sorveglianza (art. 69‑bis ord. pen., come modificato).
  • In caso di dubbio o rifiuto contemporaneo di due giudici a prendere cognizione dello stesso procedimento si configura conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 c.p.p., risolvibile solo dalla Corte competente a dirimere il conflitto.
  • Se il ricorso per liberazione anticipata viene presentato al GIP o a altro giudice per errore, quel giudice dovrebbe trasmettere gli atti al Magistrato di sorveglianza e non dichiararsi automaticamente competente.
  • Il ricorso avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che concede o nega il beneficio può essere proposto dal difensore, dall'interessato o dal pubblico ministero, nel termine previsto (comma 5 art. 69‑bis), al tribunale di sorveglianza competente.
  • Distinguere sempre tra competenza all'esecuzione della sanzione (monitoraggio, revoca, modifiche operative) e competenza alla concessione di benefici penitenziari: la prima è del giudice dell'esecuzione, la seconda del Magistrato di sorveglianza, salvo ulteriori interventi normativi espliciti in senso contrario.

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