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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31265/2022 del 18/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza d'appello (12/11/2021) che confermava la condanna per riciclaggio inflitta dal Tribunale di Roma (6/11/2013), deducendo come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. per omessa valutazione dell'estinzione del reato per prescrizione: il termine prescrizionale, già maturato prima della pronuncia di appello (considerando anche un periodo di sospensione di 3 mesi e 27 giorni), non era stato considerato né rigettato dalla Corte territoriale

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e l'ha accolto. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di riciclaggio è risultato estinto per prescrizione. La Corte ha calcolato il termine prescrizionale: data del fatto 26/05/2006 + termine massimo di prescrizione 15 anni = 26/05/2021, aggiungendo la sospensione di 3 mesi e 27 giorni si perviene al 29/08/2021, data anteriore alla pronuncia d'appello, sicché la prescrizione era già maturata

Norme richiamate

  • art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che la mancata considerazione da parte della Corte d'appello dell'eccezione di estinzione per prescrizione costituisce vizio rilevante ai fini del ricorso per cassazione previsto da questa norma (omessa pronuncia su punto decisivo).

  • D.L. n. 137/2020 art. 23 co. 8

    Norma richiamata per motivare che il giudizio in Cassazione è stato trattato con contraddittorio scritto; si tratta di una prescrizione procedurale relativa alle modalità del contraddittorio in periodo emergenziale.

  • Termine di prescrizione per il reato di riciclaggio (15 anni)

    La sentenza applica il calcolo del termine prescrizionale per il reato contestato (15 anni) e tiene conto dei periodi di sospensione intervenuti nel corso del procedimento; il corretto computo ha portato alla conclusione che la prescrizione è intervenuta prima della pronuncia d'appello.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia impugnata, la sentenza di merito va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
  • La Corte d'appello è tenuta a valutare esplicitamente e motivare le eccezioni di prescrizione: la mancata pronuncia su tale questione può costituire motivo di cassazione ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. b) c.p.p.
  • Nel calcolo della prescrizione è necessario includere periodi di sospensione o altre modifiche del termine intervenute durante il processo; un errore nel computo può mutare l'esito della questione.
  • Il ricorso per cassazione può essere accolto anche quando il risultato sostanziale (estinzione del reato) avvantaggia l'imputato: ciò non impedisce all'Organo che impugna (anche il Procuratore Generale) di ottenere l'annullamento della sentenza di merito.
  • Le modalità procedurali (es. contraddittorio scritto previsto da norme emergenziali) non incidono sul merito della valutazione della prescrizione, ma possono influire sulle modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.

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