Cassazione Penale, Sentenza n. 6575/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'istanza di riesame dell'obbligo di presentazione alla p.g. per il reato ex art. 73, comma 4, T.U. Stup. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p. per mancata autonoma valutazione dei motivi difensivi; (ii) violazione dell'art. 73 T.U. Stup. e vizio di motivazione nella ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza; (iii) violazione dell'art. 274 c.p.p. in relazione al presunto pericolo di reiterazione del reato.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: nel frattempo il ricorrente è stato assolto e la misura cautelare è venuta meno. La Corte richiama il principio secondo cui, per mantenere l'interesse all'impugnazione dopo la revoca o l'inefficacia della misura cautelare, è necessario che il ricorrente deduca specificamente e motivatamente l'interesse concreto (es. per ottenere futura riparazione ex art. 314 c.p.p.); nel caso di specie tale deduzione non è stata formulata e, inoltre, l'istituto della riparazione concerne misure detentive e non l'obbligo di presentazione alla p.g. Non si dispone la condanna alle spese processuali né il versamento alla cassa delle ammende, poiché la carenza di interesse è sopravvenuta senza colpa del ricorrente.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Il ricorrente lamentava la mancata autonoma valutazione delle argomentazioni difensive; la Corte non si è pronunciata sul merito di tale doglianza perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 73 T.U. Stupefacenti
La contestazione riguardava la qualificazione del fatto e l'esistenza di gravi indizi; la Corte non ha valutato il merito della qualificazione perchè il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse dopo l'assoluzione.
La censura riguardava la valutazione del pericolo di reiterazione; anche questa censura non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.
Richiamato dalla Corte quale riferimento per il tema della riparazione per ingiusta detenzione: la Corte osserva che per rivendicare utilità futura di una pronunzia favorevole ai fini della riparazione occorre una specifica e motivata deduzione dell'interesse. Inoltre l'art. 314 attiene a misure detentive e non si applica all'obbligo di presentazione alla p.g.
Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010 (Rv. 249002) - giurisprudenza
Sezioni Unite, 16/12/2010, n. 7931, Rv. 249002
Principio richiamato: la sopravvenuta cessazione della misura cautelare non esclude l'inammissibilità del ricorso salvo che il ricorrente, personalmente e specificamente, deduca l'interesse concreto a proseguire l'impugnazione (per es. per chiedere riparazione).
Massime di principio
- Se la misura cautelare viene revocata o viene meno per assoluzione, il ricorso avverso il provvedimento che l'ha confermata può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che il ricorrente dimostri specificamente e motivatamente un interesse futuro concreto (es. domanda di riparazione per ingiusta detenzione).
- L'istituto della riparazione ex art. 314 c.p.p. riguarda misure detentive: per misure non detentive (es. obbligo di presentazione alla p.g.) è più difficile fondare un interesse a mantenere l'impugnazione dopo la cessazione della misura.
- Per preservare la procedibilità di un ricorso quando la situazione processuale sopraggiunge mutata, è necessario che il ricorrente (o il difensore) espliciti e motivi personalmente il pregiudizio concreto che deriverebbe dall'inammissibilità (non bastano deduzioni generiche).
- La sopravvenuta carenza di interesse, quando non sia dovuta a colpa del ricorrente, non comporta automaticamente la condanna alle spese processuali.
- In un ricorso contro misure cautelari è preferibile dedurre in modo preciso sia le contestazioni di diritto (violazioni normative) sia il pregiudizio futuro che giustificherebbe il mantenimento dell'impugnazione in caso di cessazione della misura.
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