Corte di giustizia, Sentenza C-508/19
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 marzo 2022. — M.F. contro J.M. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Necessità dell’interpretazione richiesta affinché il giudice del rinvio possa pronunciare la sua sentenza – Nozione – Procedimento disciplinare avviato nei confronti di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario – Designazione dell’organo giurisdizionale disciplinare competente a conoscere di tale procedimento da parte del presidente della Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Azione civile di accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio tra il presidente di tale Sezione disciplinare e la Corte suprema – Incompetenza del giudice del rinvio a sindacare la validità della nomina di un giudice della Corte suprema e irricevibilità di una siffatta azione in base al diritto nazionale – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. — Causa C-508/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha dichiarato irricevibile il rinvio del Sąd Najwyższy polacco relativo alla possibilità di contestare, in via civile, la nomina di un giudice della Sezione disciplinare della Corte suprema e la conseguente designazione del giudice disciplinare competente. Secondo la Corte, le questioni prospettate non erano necessarie per decidere la controversia principale, ma servivano in sostanza a verificare la validità di una nomina giudiziaria in un altro procedimento. La pronuncia ribadisce i limiti del rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE e la necessità di un nesso reale e diretto con la lite principale.
Rinvio pregiudiziale irricevibile perché le questioni sottoposte mirano, in sostanza, a consentire un sindacato diretto sulla validità della nomina di un giudice della Corte suprema polacca in una controversia diversa e accessoria rispetto al procedimento principale.
La questione giuridica
La Corte è chiamata a stabilire se, alla luce dell’articolo 267 TFUE, dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 47 della Carta e delle altre disposizioni richiamate, un giudice nazionale possa: accertare in un’azione civile l’inesistenza del rapporto di servizio di un giudice della Corte suprema per contestarne la nomina; valutare la legittimità di una nomina effettuata in pendenza di un rinvio pregiudiziale; considerare violato il diritto a un giudice precostituito per legge per gravi irregolarità nella procedura di nomina; e disapplicare la normativa nazionale che attribuisce a un organo interno della Corte suprema il potere di designare il giudice disciplinare competente.
Principio di diritto
La Corte dichiara irricevibile il rinvio quando le questioni pregiudiziali, pur formulate come interrogativi sull’interpretazione del diritto dell’Unione, mirano in realtà a consentire al giudice del rinvio di sindacare, in una controversia accessoria e diversa da quella principale, la validità della nomina di un giudice della Corte suprema e la compatibilità di tale nomina con il requisito del giudice indipendente e precostituito per legge. Il meccanismo dell’articolo 267 TFUE non può essere usato per ottenere una pronuncia della Corte su una controversia ipotetica o estranea all’oggetto reale del procedimento principale.
Norme richiamate
- Articolo 2 TUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 6, paragrafo 3, TUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 105 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 83 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 144 della Costituzione della Repubblica di Polonia
- Articolo 179 della Costituzione della Repubblica di Polonia
- Articolo 189 del codice di procedura civile polacco
- Articolo 27 della legge sulla Corte suprema
- Articolo 31 della legge sulla Corte suprema
- Articolo 33 della legge sulla Corte suprema
- Articolo 110 della legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari
- Articolo 37 della legge sulla KRS
- Articolo 43 della legge sulla KRS
- Articolo 44 della legge sulla KRS
- Articolo 3 della legge del 26 aprile 2019
Irricevibilità del rinvio pregiudiziale sulla nomina di un giudice della Corte suprema polacca
La causa C-508/19 riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), nell’ambito di una controversia tra M.F. e J.M. concernente, formalmente, l’accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio. La Corte di giustizia, Grande Sezione, ha però ritenuto che la domanda fosse irricevibile, perché volta in sostanza a rimettere in discussione la validità della nomina di J.M. quale giudice della Corte suprema e la sua legittimazione a designare l’organo disciplinare competente.
Fatti e procedimento principale
M.F., giudice di un tribunale ordinario polacco, era stata sottoposta a procedimento disciplinare. J.M., in qualità di presidente della Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy, aveva designato il tribunale disciplinare competente in primo grado ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari. M.F. ha quindi proposto un’azione civile ex articolo 189 del codice di procedura civile, chiedendo di accertare l’inesistenza di un rapporto di servizio tra J.M. e la Corte suprema, deducendo irregolarità nella nomina di J.M. a giudice della Sezione disciplinare e contestando, in sostanza, la sua capacità di adottare il provvedimento di designazione.
Il giudice del rinvio ha precisato che, secondo il diritto nazionale, non esisteva un rimedio diretto contro l’atto di nomina del giudice, e che l’azione proposta mirava a consentire un controllo che l’ordinamento interno non sembrava ammettere. Per questo ha chiesto alla Corte se, alla luce del diritto dell’Unione, potesse esercitare un siffatto sindacato.
Quadro normativo nazionale rilevante
La Corte richiama, tra l’altro, le norme costituzionali polacche sulla nomina dei giudici da parte del Presidente della Repubblica su proposta della KRS, nonché la disciplina legislativa della Corte suprema e della Sezione disciplinare. Di rilievo sono:
- l’articolo 27 della legge sulla Corte suprema, che attribuisce alla Sezione disciplinare competenze in materia disciplinare;
- l’articolo 31 della medesima legge, sul bando dei posti vacanti;
- l’articolo 33, secondo cui il rapporto di servizio del giudice della Corte suprema si instaura con la consegna dell’atto di nomina;
- l’articolo 110, paragrafo 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, che attribuisce al presidente della Sezione disciplinare il potere di designare il tribunale disciplinare competente;
- gli articoli 37, 43 e 44 della legge sulla KRS, oggetto di successive modifiche legislative, rilevanti anche rispetto alla giurisprudenza successiva della Corte nelle cause A.K. e A.B. e a.
Questioni pregiudiziali sollevate
Il giudice del rinvio ha posto cinque quesiti, tutti incentrati sulla possibilità di:
- dichiarare che una persona nominata giudice non è in realtà titolare del mandato giudiziario perché la nomina sarebbe avvenuta in violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva;
- considerare leso il diritto dell’Unione quando l’atto di nomina è consegnato dopo la proposizione di un rinvio pregiudiziale sul sistema di nomina dei giudici;
- ravvisare una violazione del diritto a un giudice per il solo fatto che la nomina sia avvenuta in esito a una procedura con gravi irregolarità;
- ritenere incompatibile con il diritto dell’Unione l’istituzione di un organo interno alla Corte suprema che non sarebbe un giudice ai sensi del diritto dell’Unione;
- escludere che un organo composto da giudici la cui nomina sarebbe viziata possa decidere sulla questione dello status di giudice di una persona, imponendo invece la competenza di un altro organo che soddisfi i requisiti dell’articolo 47 della Carta.
Ragionamento della Corte sulla ricevibilità
La Corte ricorda innanzitutto che il rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE serve a fornire al giudice nazionale gli elementi di interpretazione necessari per risolvere una controversia reale e pendente, non per formulare pareri consultivi su questioni astratte. La risposta della Corte deve essere necessaria per consentire al giudice del rinvio di pronunciare la sua decisione nella causa di cui è investito.
Nel caso concreto, la Corte osserva che l’azione di M.F. mira formalmente a far accertare l’inesistenza di un rapporto di servizio, ma sostanzialmente a contestare la validità della nomina di J.M. a giudice della Corte suprema e a mettere in discussione la decisione da questi adottata quale presidente della Sezione disciplinare. In altri termini, la domanda pregiudiziale è strumentale rispetto a una questione che appartiene a una controversia diversa da quella principale, ossia il procedimento disciplinare contro M.F.
La Corte sottolinea anche che, in mancanza di un’azione diretta contro la nomina del giudice o contro l’atto di designazione del tribunale disciplinare, M.F. avrebbe potuto eventualmente contestare davanti all’organo competente la violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale. Tuttavia, il rinvio non può essere usato per ottenere dalla Corte una pronuncia che, in concreto, equivalga a un controllo astratto o erga omnes sulla nomina giudiziaria, estraneo ai limiti dell’articolo 267 TFUE.
Richiami giurisprudenziali e contesto
Nel ragionamento la Corte richiama la propria giurisprudenza precedente, in particolare:
- la sentenza A.K. e a. sull’indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema;
- la sentenza A.B. e a. sulle modifiche alla disciplina dei ricorsi contro le deliberazioni della KRS;
- la sentenza Commissione/Polonia (regime disciplinare dei giudici), sulla compatibilità con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE del potere discrezionale del presidente della Sezione disciplinare di designare il tribunale disciplinare competente.
La Corte precisa tuttavia che, anche tenendo conto di tale giurisprudenza, nel caso di specie il rinvio esorbita dall’ambito dei compiti della Corte, perché mira a risolvere una controversia diversa da quella formalmente pendente dinanzi al giudice del rinvio.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale. Le spese restano rimesse al giudice nazionale per quanto riguarda le parti del procedimento principale; le spese degli altri intervenienti non sono ripetibili.
Principio desumibile dalla sentenza
Il giudice nazionale non può utilizzare il rinvio pregiudiziale per ottenere dalla Corte una pronuncia destinata, in sostanza, a sindacare la validità della nomina di un giudice o la legittimità di un atto interno di designazione in una controversia diversa e accessoria, quando tale verifica non è necessaria per decidere la lite principale e non rientra nel perimetro effettivo dell’articolo 267 TFUE.
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