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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-146/21

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 23 March 2022. — Vetpharma Animal Health, SL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark DELTATIC – Earlier EU word mark DELTA – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Genuine use of the earlier mark – Article 18(1), second subparagraph, point (a), and Article 47(2) of Regulation 2017/1001 – Form differing in elements which do not alter the distinctive character. — Case T-146/21

Giurisprudenza europea62021TJ0146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Vetpharma contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Deltavit alla domanda di registrazione DELTATIC. Ha confermato sia l’uso genuino del marchio anteriore DELTA, anche in forme variate, sia l’esistenza di un rischio di confusione con il segno richiesto. La decisione ribadisce che per i marchi denominativi l’uso può essere provato anche tramite varianti grafiche non alteranti e che il raffronto va fatto sull’impressione complessiva.

Marchio dell’Unione europea: uso genuino del marchio anteriore in forma variata e rischio di confusione tra DELTA e DELTATIC in un’opposizione.

La questione giuridica

Se il marchio anteriore DELTA fosse stato oggetto di uso genuino, anche in forme variate con elementi aggiunti o figurativi, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, e dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001; e, in caso affermativo, se sussistesse un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), tra DELTA e DELTATIC per prodotti della classe 5 destinati agli animali.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che l’uso del marchio anteriore DELTA era genuino anche quando il segno era utilizzato in una versione figurativa o insieme a elementi aggiunti, purché il nucleo distintivo "delta" restasse percepibile e non fosse alterato; in particolare, gli elementi descrittivi come "calcium", "glycol", "tonic" e "control" non modificavano il carattere distintivo del marchio. Ha inoltre ritenuto che DELTA e DELTATIC fossero visivamente e foneticamente altamente simili e concettualmente simili in misura media, con prodotti simili e distintività normale del marchio anteriore, sicché sussisteva un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 97, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001

Marchio dell’Unione europea DELTATIC contro DELTA

Si tratta di un ricorso avverso la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione tra il marchio richiesto DELTATIC e il marchio anteriore DELTA. Il Tribunale esamina dapprima la prova dell’uso genuino del marchio anteriore e poi il rischio di confusione tra i segni per prodotti veterinari e dietetici per animali di classe 5.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Vetpharma Animal Health, SL aveva depositato nel 2018 la domanda di registrazione del segno denominativo DELTATIC per "Veterinary preparations based on deltamethrin" della classe 5. Deltavit aveva proposto opposizione fondandosi sul marchio UE anteriore DELTA, registrato per prodotti della stessa classe, tra cui "Veterinary and sanitary preparations; dietetic substances for animals", invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Su richiesta della richiedente, l’opponente è stata invitata a provare l’uso genuino del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. La divisione di opposizione e poi la commissione di ricorso hanno ritenuto provato l’uso genuino e hanno accolto l’opposizione, ravvisando un rischio di confusione.

Eccezione di irricevibilità di alcuni allegati

Dinanzi al Tribunale la ricorrente aveva prodotto nuovi documenti, in particolare autorizzazioni all’immissione in commercio e opuscoli relativi ad altri prodotti. Il Tribunale li ha dichiarati irricevibili perché non erano stati prodotti nel procedimento amministrativo: nel ricorso contro una decisione delle commissioni di ricorso l’Unione il giudice controlla la legittimità della decisione impugnata sulla base del fascicolo amministrativo, non può riesaminare i fatti alla luce di prove nuove.

Primo motivo: uso genuino del marchio anteriore

Il primo motivo riguardava l’articolo 47, paragrafo 2, in combinato con l’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001. Il Tribunale richiama i principi consolidati sull’uso genuino: uso reale sul mercato, non meramente simbolico; valutazione globale di luogo, tempo, entità e natura dell’uso; assenza di una soglia quantitativa astratta; possibilità di provare l’uso con un insieme di elementi anche se ciascuno, isolatamente, non sarebbe sufficiente.

Periodo, luogo ed entità dell’uso

Il periodo rilevante andava dal 13 febbraio 2013 al 12 febbraio 2018. Le fatture prodotte documentavano vendite in più Stati membri, mentre materiale promozionale e articoli in francese e inglese erano diretti a pubblico dell’Unione. Il Tribunale ha confermato che tali elementi dimostravano un uso nel territorio pertinente e per un periodo sufficiente, con importi commercialmente significativi, escludendo che si trattasse di uso meramente simbolico.

Natura dell’uso e forme variate del segno

La questione centrale era se l’uso del marchio DELTA in forma figurativa o con elementi aggiunti potesse valere come uso del marchio registrato. Il Tribunale ha ricordato che l’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), consente l’uso in una forma leggermente diversa purché non venga alterato il carattere distintivo del marchio registrato.

Ha quindi ritenuto che il figurativo Delta, consistente nella parola "delta" stilizzata su sfondo verde, non alterasse il carattere distintivo della componente denominativa essenziale. Parimenti, la coesistenza del segno DELTA con altri marchi o indicazioni, incluso Deltavit, non impediva di percepire DELTA come indicazione d’origine autonoma.

Quanto agli elementi aggiunti, il Tribunale ha distinto tra varianti dubbie o non considerate determinanti e varianti con aggiunte meramente descrittive. In particolare, termini come "calcium", "glycol", "tonic" e "control" sono stati qualificati come descrittivi dei prodotti dietetici per animali e quindi incapaci di alterare il carattere distintivo di DELTA. È stato inoltre sottolineato che, per un marchio denominativo, la presentazione grafica non incide normalmente sulla sua identità, potendo il segno essere usato in qualunque colore o carattere tipografico.

Secondo motivo: rischio di confusione

Il secondo motivo riguardava l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Il Tribunale ha confermato l’approccio globale della commissione di ricorso, basato sulla percezione del pubblico rilevante e sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti.

Pubblico pertinente e prodotti

Il pubblico rilevante era composto sia da professionisti del settore veterinario e zootecnico, sia dal pubblico generale, con un livello di attenzione superiore alla media. I prodotti erano ritenuti simili in grado medio: da un lato, sostanze dietetiche per animali; dall’altro, preparazioni veterinarie a base di deltametrina per proteggere gli animali da parassiti esterni. Il Tribunale ha confermato che potevano coincidere per destinatari, canali di distribuzione, natura e finalità, oltre a poter essere complementari.

Confronto tra DELTA e DELTATIC

Sul piano visivo e fonetico, il Tribunale ha ritenuto elevata la somiglianza perché DELTA è integralmente contenuto in DELTATIC, che vi aggiunge soltanto le lettere finali "tic". Ha osservato che i consumatori tendono a prestare maggiore attenzione all’inizio del segno e che la parte comune iniziale domina la percezione complessiva.

Sul piano concettuale, i segni sono stati considerati simili in misura media almeno per una parte del pubblico, poiché il termine "delta" richiama un significato noto, mentre l’aggiunta "tic" non apporta un contenuto concettuale autonomo tale da neutralizzare la somiglianza.

Distintività del marchio anteriore e conclusione sul rischio di confusione

Il Tribunale ha confermato che DELTA aveva una distintività intrinseca normale: non era dimostrato che il termine fosse descrittivo o allusivo per le sostanze dietetiche per animali, né la presenza di altri marchi contenenti "delta" nel registro era sufficiente a provare un indebolimento della distintività sul mercato. Alla luce della somiglianza elevata tra i segni, della somiglianza media dei prodotti e della distintività normale del marchio anteriore, il rischio di confusione non poteva essere escluso, anche considerando l’elevato livello di attenzione del pubblico.

Dispositivo

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, confermando la decisione dell’EUIPO. Vetpharma è stata condannata alle spese, mentre Deltavit ha sopportato le proprie spese poiché non ne aveva chiesto il rimborso.

Principi pratici per il professionista

La pronuncia conferma che, in opposizione, l’uso genuino può essere provato anche mediante documentazione non massiva ma coerente, e anche se il marchio è impiegato in forme grafiche o con aggiunte non alteranti. Per il confronto dei segni, conta l’impressione complessiva e l’inclusione integrale del marchio anteriore nel marchio richiesto è un forte indice di somiglianza, specie se i prodotti sono affini e destinati allo stesso settore.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaopposizione alla registrazioneuso genuino del marchiorischio di confusioneprova dell’uso

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