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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-730/21

Order of the Court (Chamber determining whether appeals should proceed) of 23 March 2022. — Collibra v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-730/21 P

Giurisprudenza europea62021CO0730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rifiutato di autorizzare il proseguimento dell’impugnazione proposta da Collibra contro la sentenza del Tribunale in una controversia di marchio UE. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato che i motivi dedotti sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata esaminata nel merito e Collibra è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso per cassazione in materia di marchio dell’Unione europea: mancata ammissione dell’impugnazione ex articolo 58 bis dello Statuto per difetto di dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE

La questione giuridica

Se l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale in una controversia su due procedimenti di opposizione relativi ai marchi dell’Unione europea sollevasse, ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto e degli articoli 170 a e 170 b del regolamento di procedura della Corte, una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione: in particolare, sulla nozione di "destinazione d’uso" ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e sull’ammissibilità davanti al Tribunale di nuovi argomenti relativi alla dissimilarità dei prodotti ai sensi dell’articolo 188 del suo regolamento di procedura e dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

Principio di diritto

L’impugnazione contro una decisione del Tribunale relativa a una controversia dinanzi all’EUIPO non è ammessa a proseguire se la parte ricorrente non dimostra, in modo concreto e specifico, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La mera affermazione che il Tribunale avrebbe interpretato in modo errato la nozione di "destinazione d’uso" dei prodotti software, o che esisterebbe una divergenza giurisprudenziale sull’ammissibilità di nuovi argomenti davanti al Tribunale, non basta: occorre indicare con precisione l’errore di diritto, la sua incidenza sulla decisione e le ragioni per cui esso trascende il caso concreto. In difetto di tale dimostrazione, la Corte respinge la richiesta di ammissione dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170 a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170 b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001

Ricorso in materia di marchio dell’Unione europea e filtro di ammissibilità dell’impugnazione

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla Camera competente a decidere se le impugnazioni possano essere esaminate, nell’ambito di un ricorso proposto da Collibra contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio dell’Unione europea e procedimenti di opposizione davanti all’EUIPO. La Corte non entra nel merito delle censure, ma verifica esclusivamente se l’impugnazione possa essere ammessa a proseguire ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto.

Parti e svolgimento del procedimento

Collibra, con sede a Bruxelles, era ricorrente in cassazione. La controparte era l’EUIPO, convenuto nel giudizio di primo grado; era intervenuto in primo grado Hans Dietrich, residente in Germania. L’impugnazione mirava a ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021, che aveva respinto l’azione di annullamento di due decisioni della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 dicembre 2019, adottate in due procedimenti di opposizione tra Dietrich e Collibra.

Quadro normativo applicato

La Corte richiama il meccanismo introdotto dall’articolo 58 bis dello Statuto, secondo cui le impugnazioni avverso decisioni del Tribunale relative a decisioni di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO non proseguono salvo decisione contraria della Corte. L’ammissione richiede che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, secondo le modalità previste dagli articoli 170 a e 170 b del regolamento di procedura della Corte.

La parte ricorrente invocava inoltre l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in materia di rischio di confusione nell’ambito dell’opposizione, nonché l’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale e l’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in tema di limiti del sindacato del Tribunale e di motivi/argomenti deducibili nel giudizio di legittimità.

Questioni dedotte dalla ricorrente

Collibra sosteneva che l’impugnazione sollevasse due questioni di rilievo sistemico:

  • la prima concernente la corretta interpretazione della nozione di "destinazione d’uso" dei prodotti, in particolare del software, ai fini della valutazione della similarità dei prodotti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
  • la seconda concernente l’ammissibilità, davanti al Tribunale, di argomenti nuovi volti a contestare l’accertamento della commissione di ricorso sulla dissimilarità dei prodotti, argomenti che il Tribunale aveva dichiarato irricevibili perché proposti per la prima volta in tale sede.

La ricorrente richiamava la giurisprudenza Canon, l’ordinanza KS Sports e la causa Primart, sostenendo che il Tribunale avrebbe adottato un’interpretazione troppo astratta della finalità dei software e che vi sarebbero divergenze nella giurisprudenza del Tribunale sull’articolo 188 del suo regolamento di procedura.

Ragionamento della Corte sul filtro di ammissibilità

La Corte ricorda anzitutto che incombe alla ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dall’impugnazione sono significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Inoltre, la domanda di ammissione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di statuire, indicando con precisione i motivi di ricorso, la questione di diritto posta da ciascun motivo e le ragioni specifiche per cui tale questione soddisfa il criterio richiesto.

La Corte sottolinea che questo filtro serve a limitare il controllo della Corte alle sole questioni dotate di rilievo sistemico e che, quindi, solo i motivi che soddisfano tale criterio possono essere esaminati nell’impugnazione.

Valutazione del primo motivo sulla "destinazione d’uso" del software

Quanto al primo argomento, la Corte osserva che la ricorrente si limita ad affermare che sarebbe necessaria una chiarificazione della nozione di "destinazione d’uso" di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, senza indicare le ragioni specifiche per cui l’eventuale errore del Tribunale avrebbe una portata tale da incidere sull’unità, sulla coerenza o sullo sviluppo del diritto dell’Unione.

La Corte rileva quindi che non basta sostenere, in termini generali, che il Tribunale avrebbe adottato una concezione eccessivamente ampia della finalità dei software; occorre dimostrare perché tale questione travalichi il caso concreto e presenti una rilevanza sistemica. Tale dimostrazione non è stata fornita.

Valutazione del secondo motivo sull’ammissibilità di nuovi argomenti davanti al Tribunale

Quanto al secondo argomento, la Corte constata anzitutto che la ricorrente non fornisce elementi sufficienti per dimostrare la similitudine delle situazioni poste a confronto con le decisioni giurisprudenziali richiamate, né quindi l’esistenza di una contraddizione effettiva.

Quanto alla pretesa divergenza nella giurisprudenza del Tribunale, la Corte osserva che la ricorrente si limita a elencare decisioni che avrebbero ammesso o respinto argomenti nuovi, senza spiegare le ragioni concrete per cui tale divergenza, anche ove esistente, porrebbe una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Decisione e conseguenze sulle spese

La Corte conclude che la richiesta non è idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Pertanto, l’impugnazione non è autorizzata a proseguire.

Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alle altre parti e dunque prima che esse potessero sostenere costi, la Corte decide che Collibra sopporterà le proprie spese.

Principio ricavabile

Ai fini dell’articolo 58 bis dello Statuto, la parte ricorrente deve dimostrare con elementi concreti e specifici che ciascun motivo di impugnazione pone una questione di diritto che supera l’interesse del caso concreto e incide sull’unità, sulla coerenza o sullo sviluppo del diritto dell’Unione; in mancanza di tale dimostrazione, anche censure relative all’interpretazione dei criteri di similarità dei prodotti o all’ammissibilità di argomenti nuovi davanti al Tribunale non consentono l’ammissione dell’impugnazione.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeaopposizione tra marchiprocedimento di impugnazioneammissibilità dei motivi di ricorsoconfronto tra prodotti software

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