Tribunale, Sentenza T-757/20
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 23 marzo 2022. — OT contro Parlamento europeo. — Funzione pubblica – Funzionari – Sanzione disciplinare – Nota di biasimo – Articolo 21 bis dello Statuto – Errore di valutazione. — Causa T-757/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato la nota di biasimo inflitta dal Parlamento a una sua funzionaria per non aver segnalato presunti ordini irregolari relativi a due appalti immobiliari dell'EASO. Ha ritenuto, da un lato, che non fosse dimostrato in modo sufficiente che la ricorrente dovesse considerare seriamente dubbia la legittimità degli ordini ricevuti e, dall'altro, che la sanzione fosse sproporzionata rispetto ai fatti e alle circostanze attenuanti valorizzate dalla stessa amministrazione. Il secondo motivo di ricorso non è stato esaminato, perché il primo è stato accolto.
Annullamento di una nota di biasimo inflitta a una funzionaria del Parlamento per presunta violazione dell'obbligo di segnalazione ex articolo 21 bis dello Statuto, per erronea applicazione della norma e sproporzione della sanzione.
La questione giuridica
Se il Parlamento potesse legittimamente ritenere che la ricorrente avesse violato l'articolo 21 bis dello Statuto non segnalando asseriti ordini irregolari relativi a procedure di appalto, e se la nota di biasimo inflitta fosse proporzionata alla luce delle circostanze del caso; in subordine, se la motivazione della decisione fosse sufficiente.
Principio di diritto
In materia disciplinare dei funzionari UE, l'obbligo di segnalazione ex articolo 21 bis dello Statuto sorge solo quando, al momento in cui riceve l'ordine, il funzionario dispone di elementi tali da far emergere un serio dubbio sulla sua regolarità, valutati in concreto in base alla complessità delle norme applicabili, alla formazione, alle responsabilità e al contesto; non basta un semplice dubbio né un richiamo generico a documenti interni. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il Parlamento avesse travisato l'articolo 21 bis nel qualificare come irregolari gli ordini ricevuti dalla ricorrente e, in ogni caso, avesse inflitto una nota di biasimo sproporzionata rispetto alle circostanze attenuanti descritte nella stessa decisione; perciò la decisione disciplinare è stata annullata.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 21 bis dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 25 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Allegato IX dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 3 dell'allegato IX dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 9 dell'allegato IX dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 10 dell'allegato IX dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 11 dell'allegato IX dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 1 dell'allegato IX dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 2 dell'allegato IX dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 296 TFUE
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
- Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
- Regolamento (UE) n. 439/2010
- Direttiva 2014/24/UE
- Direttiva 2013/32/UE
Nota di biasimo inflitta a una funzionaria del Parlamento per presunta violazione dell'articolo 21 bis dello Statuto
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da OT, funzionaria del Parlamento europeo, avverso la decisione con cui il segretario generale del Parlamento le ha inflitto una nota di biasimo. La controversia nasce da due note firmate dalla ricorrente quando prestava servizio all'EASO, relative al ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione preliminare per la locazione di immobili in Grecia nel contesto della crisi migratoria.
Fatti e procedimento amministrativo
OT, già funzionaria del Parlamento, era stata distaccata presso l'EASO, poi assunta come agente temporaneo e successivamente incaricata anche della gestione ad interim del dipartimento "Operazioni". L'OLAF aveva avviato un'indagine sulle irregolarità negli appalti pubblici e, all'esito, aveva raccomandato l'avvio di un procedimento disciplinare per mancato rispetto degli articoli 21 e 21 bis dello Statuto.
Il Parlamento avviava dunque un'indagine amministrativa, sentiva la ricorrente e concludeva che ella avesse violato l'articolo 21 bis dello Statuto non segnalando ai superiori le irregolarità relative ai contratti di locazione degli immobili di Lesbo e Chio. Con decisione del 19 dicembre 2019 il segretario generale infliggeva una nota di biasimo; il reclamo amministrativo era poi respinto.
Questioni giuridiche esaminate
Il Tribunale ha esaminato in particolare:
- se le istruzioni ricevute dalla ricorrente configurassero un "ordine" ai sensi dell'articolo 21 bis dello Statuto;
- se, alla luce delle circostanze concrete, la ricorrente dovesse ritenere l'ordine seriamente dubbio sotto il profilo della regolarità e quindi segnalarlo;
- se la motivazione disciplinare fosse sufficiente a giustificare la sanzione inflitta;
- se la nota di biasimo fosse proporzionata ai fatti contestati.
Quadro normativo richiamato
La Corte non è intervenuta; il Tribunale ha richiamato, tra l'altro:
- l'articolo 21 bis dello Statuto, che disciplina il dovere del funzionario di segnalare ordini irregolari o suscettibili di determinare gravi inconvenienti;
- gli articoli 25, 90 e 91 dello Statuto;
- l'allegato IX dello Statuto, in particolare gli articoli 3, 9, 10 e 11;
- gli articoli 41, paragrafo 2, lettera c), e 47 della Carta;
- l'articolo 296 TFUE;
- il regolamento finanziario n. 966/2012 e il regolamento delegato n. 1268/2012;
- il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 sull'OLAF.
Ragionamento del Tribunale sull'articolo 21 bis dello Statuto
Il Tribunale ha chiarito che l'articolo 21 bis impone al funzionario di segnalare l'ordine che egli considera irregolare, ma non qualsiasi dubbio astratto o minimo sospetto. Ai fini dell'accertamento della violazione occorre valutare, al momento in cui l'ordine viene ricevuto:
- l'accessibilità e la complessità delle norme applicabili;
- la formazione, l'esperienza e il livello di responsabilità del funzionario;
- il contesto concreto in cui l'ordine è stato impartito.
Applicando tali criteri, il Tribunale ha osservato che le norme sugli appalti pubblici erano complesse, che la ricorrente non era specialista del settore e aveva ricevuto da poco la qualifica di ordinatore, e che le note di deroga erano state convalidate dai servizi competenti dell'EASO. Inoltre, la situazione di crisi umanitaria nelle isole greche, l'urgenza operativa, la scelta già avallata internamente e il fatto che la ricorrente intervenisse solo nella fase finale del processo deponevano contro l'esistenza di un serio dubbio sulla regolarità dell'ordine.
Ne è derivato che il Parlamento aveva travisato l'articolo 21 bis ritenendo che la ricorrente fosse tenuta a segnalare l'ordine come irregolare.
Ragionamento sulla proporzionalità della sanzione
Il Tribunale ha poi ricordato che l'articolo 10 dell'allegato IX dello Statuto impone un controllo di proporzionalità tra gravità della mancanza e sanzione, da valutare alla luce di tutte le circostanze del caso. Nella specie, la stessa amministrazione aveva riconosciuto numerosi elementi favorevoli alla ricorrente:
- contesto di crisi umanitaria e urgenza operativa;
- ricorso sistematico alle procedure eccezionali nell'EASO;
- affidamento fatto dalla ricorrente sulle rassicurazioni dei colleghi competenti;
- intervento tardivo e limitato della ricorrente;
- carico di lavoro molto elevato;
- carriera impeccabile.
Per il Tribunale, questi elementi avrebbero potuto giustificare al massimo un ammonimento o un ammonimento scritto, non una nota di biasimo. La sanzione risultava quindi sproporzionata.
Esito e dispositivo
Poiché il primo motivo è stato accolto nella parte relativa all'erronea applicazione dell'articolo 21 bis e nella parte relativa alla sproporzione della sanzione, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata. Non è stato necessario esaminare il secondo motivo, relativo alla motivazione.
Principi affermati
La sentenza afferma che, in materia disciplinare, l'obbligo di segnalazione ex articolo 21 bis dello Statuto non può essere fondato su una valutazione ex post o su un mero sospetto generico: l'amministrazione deve dimostrare che, al momento della ricezione dell'ordine, vi fossero elementi tali da rendere seriamente dubbia la sua regolarità. Inoltre, quando la stessa decisione mette in luce forti circostanze attenuanti, la scelta della nota di biasimo deve essere sorretta da una motivazione specifica e da una valutazione proporzionata; in difetto, la sanzione è annullabile.
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