Tribunale, Sentenza T-661/20
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 23 marzo 2022 (Estratti). — NV contro Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. — Funzione pubblica – Agenti temporanei – Personale di eu-LISA – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Nota di biasimo – Disposizioni di applicazione riguardanti le indagini amministrative – Eccezione di illegittimità – Articolo 110 dello Statuto – Mancata consultazione del comitato del personale – Diritti della difesa e diritto di essere ascoltato – Articoli 12, 12 bis, 17 e 19 dello Statuto – Errore di valutazione – Principio di buona amministrazione – Articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto – Dovere di sollecitudine – Responsabilità – Danno morale. — Causa T-661/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di un agente temporaneo di eu-LISA contro una nota di biasimo e la domanda di risarcimento del danno morale. Pur riconoscendo un errore dell’amministrazione nell’aver richiamato l’articolo 17 dello Statuto, il Tribunale conferma che il ricorrente ha violato l’articolo 19 rivolgendosi alla polizia senza autorizzazione preventiva. Viene inoltre esclusa l’illegittimità delle disposizioni interne sull’indagine amministrativa, poiché la mancata consultazione del comitato del personale non ha avuto un nesso giuridico diretto con la decisione disciplinare impugnata.
Funzione pubblica UE: legittimità di una nota di biasimo inflitta a un agente temporaneo di eu-LISA nell’ambito di un procedimento disciplinare, con particolare riguardo all’eccezione di illegittimità delle disposizioni interne di indagine e alla violazione degli articoli 17 e 19 dello Statuto.
La questione giuridica
Se le disposizioni di applicazione di eu-LISA sulle indagini amministrative fossero illegittime per mancata consultazione del comitato del personale ai sensi dell’articolo 110 dello Statuto e, in caso affermativo, se tale illegittimità potesse travolgere la nota di biasimo impugnata; inoltre, se il ricorrente avesse effettivamente violato gli articoli 17 e 19 dello Statuto rivolgendosi alla polizia senza autorizzazione preventiva e se la sanzione fosse viziata da errori di valutazione, violazione dei diritti della difesa, del principio di buona amministrazione, dell’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto e del dovere di sollecitudine.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che l’eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE è ricevibile solo se tra l’atto di portata generale contestato e la decisione individuale impugnata esiste un nesso giuridico diretto e stretto; nel caso di specie, la mancata consultazione del comitato del personale prima dell’adozione delle disposizioni di indagine di eu-LISA non ha inciso sulla legittimità della nota di biasimo, perché la decisione disciplinare era fondata direttamente sulla relazione d’indagine e sull’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato IX dello Statuto, non su tali disposizioni. Quanto al merito disciplinare, il Tribunale esclude che la segnalazione alla polizia del conflitto di lavoro integri una violazione dell’articolo 17 dello Statuto, ma conferma che, nelle circostanze del caso, il ricorrente aveva violato l’articolo 19 dello Statuto per avere divulgato all’esterno fatti non pubblici verificatisi nell’esercizio delle sue funzioni senza previa autorizzazione; di conseguenza, l’errore sull’articolo 17 non comporta l’annullamento della sanzione, che resta valida per la corretta constatazione della violazione dell’articolo 19.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 110 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articoli 11, 12, 12 bis, 17, 19 e 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 9 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 11 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 339 TFUE
Nota di biasimo a un agente temporaneo di eu-LISA e contestazione delle regole interne d’indagine
La causa riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da NV, agente temporaneo di eu-LISA, contro la decisione del 3 febbraio 2020 con cui il direttore esecutivo dell’Agenzia gli ha inflitto una nota di biasimo e contro la conseguente richiesta di risarcimento del danno morale. Il Tribunale esamina sia la legittimità del procedimento disciplinare sia la fondatezza delle violazioni statutarie contestate al ricorrente.
Fatti e procedimento amministrativo
Il ricorrente era impiegato presso eu-LISA come agente temporaneo. Dopo un episodio del 19 ottobre 2018 con un collega, che avrebbe minacciato di colpirlo con una sedia, egli presentava una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto e si rivolgeva anche alla polizia. Successivamente eu-LISA avviava un’indagine amministrativa per molestie psicologiche, poi estesa anche a possibili violazioni degli obblighi statutari da parte del ricorrente stesso, in particolare degli articoli 11, 12, 17 e 19 dello Statuto.
L’investigatore sentiva il ricorrente due volte, raccoglieva numerose testimonianze e concludeva che il ricorrente aveva commesso una grave violazione dell’articolo 12 bis, una violazione occasionale dell’articolo 12 e violazioni degli articoli 17 e 19 dello Statuto. Sulla base di tale relazione, il direttore esecutivo, dopo aver ascoltato il ricorrente, gli infliggeva una nota di biasimo ai sensi dell’articolo 11 dell’allegato IX dello Statuto.
Motivi di ricorso
Il ricorrente impugnava la decisione deducendo quattro motivi principali:
- illegittimità delle disposizioni di applicazione di eu-LISA sulle indagini amministrative per mancata consultazione del comitato del personale in violazione dell’articolo 110 dello Statuto;
- violazione dei diritti della difesa, dell’articolo 41 della Carta e del diritto di essere ascoltato;
- violazione degli articoli 12, 12 bis, 17 e 19 dello Statuto, del principio di buona amministrazione e errori manifesti di valutazione;
- violazione dell’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto e del dovere di sollecitudine.
Eccezione di illegittimità e articolo 110 dello Statuto
Sul primo motivo, il Tribunale ricorda che l’articolo 277 TFUE consente di contestare in via incidentale un atto di portata generale solo se esso costituisce il fondamento della decisione individuale impugnata o presenta con essa un nesso giuridico diretto. Nel caso di specie, le disposizioni di applicazione sull’indagine amministrativa non costituivano la base giuridica della nota di biasimo: la decisione impugnata era fondata sull’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato IX dello Statuto e sulle conclusioni della relazione finale d’indagine.
Il Tribunale sottolinea inoltre che la mancata consultazione del comitato del personale, pur essendo in astratto contraria all’articolo 110 dello Statuto, non ha inciso sulle garanzie procedurali del ricorrente né sul contenuto della decisione finale. Viene rilevato che il comitato non era ancora costituito al momento dell’adozione delle disposizioni, che la Commissione aveva autorizzato eu-LISA a procedere, che la futura presidente del comitato aveva revisionato il testo e che il comitato, una volta costituito, non aveva chiesto un riesame né sollevato obiezioni. Il primo motivo è quindi respinto.
Articoli 17 e 19 dello Statuto: distinzione tra divulgazione e testimonianza in giudizio
Nel merito del terzo motivo, il Tribunale esamina anzitutto la censura relativa agli articoli 17 e 19 dello Statuto. Ricorda che l’articolo 17 disciplina la divulgazione non autorizzata di informazioni acquisite nell’esercizio delle funzioni, soprattutto quando siano coperte dal segreto professionale e quando possano pregiudicare il funzionamento o la reputazione dell’istituzione. Per contro, l’articolo 19 riguarda il caso in cui un funzionario intenda deporre in giudizio su fatti conosciuti nell’esercizio delle sue funzioni e richiede, in linea di principio, una previa autorizzazione dell’autorità che ha il potere di nomina.
Il Tribunale ritiene che il riferimento all’articolo 17 nella decisione impugnata sia erroneo, perché il ricorso alla polizia per denunciare un conflitto sul luogo di lavoro non costituisce, di per sé, una divulgazione di informazioni segrete nel senso di tale disposizione.
Violazione dell’articolo 19 dello Statuto confermata
Quanto all’articolo 19, il Tribunale osserva che la sua portata non si limita alla testimonianza resa in un processo in senso stretto, ma comprende anche altre forme di intervento in un procedimento giuridico, incluso il deposito di una denuncia penale. La norma mira a tutelare gli interessi dell’Unione e il rapporto di fiducia con il personale, consentendo all’amministrazione di valutare se autorizzare o meno la divulgazione esterna di fatti appresi nell’esercizio delle funzioni.
Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale constata che:
- i fatti denunciati alla polizia si riferivano a un episodio avvenuto sul luogo di lavoro;
- tali fatti non erano ancora pubblici;
- il ricorrente non aveva chiesto alcuna autorizzazione preventiva a eu-LISA;
- non esisteva un pericolo imminente tale da giustificare una deroga all’obbligo di autorizzazione;
- il messaggio e-mail inviato dal ricorrente a eu-LISA il 19 ottobre 2018 non equivaleva a una domanda di autorizzazione.
Ne consegue che eu-LISA poteva correttamente ritenere integrata una violazione dell’articolo 19 dello Statuto.
Esito della censura e irrilevanza dell’errore sull’articolo 17
Il Tribunale accoglie solo parzialmente la seconda censura del terzo motivo, riconoscendo che l’articolo 17 è stato erroneamente richiamato. Tuttavia, tale errore non incide sulla legittimità complessiva della sanzione, perché la violazione dell’articolo 19 è sufficientemente accertata e autonomamente idonea a fondare la nota di biasimo.
Decisione finale
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna NV alle spese. La domanda di risarcimento del danno morale viene quindi rigettata insieme alla domanda di annullamento, non emergendo alcuna illegittimità idonea a compromettere la decisione disciplinare impugnata.
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