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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26011/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila che aveva accolto la richiesta del detenuto sottoposto al regime 41-bis di: 1) essere inserito nel "modello 72" con gli stessi generi alimentari acquistabili nelle altre sezioni e 2) poter cucinare senza fasce orarie. Il Ministero deduceva inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35-bis e 41-bis dell'Ordinamento penitenziario e dell'art. 13 del d.P.R. n. 230/2000, sostenendo la legittimità della regolamentazione amministrativa (in particolare delle fasce orarie) quale esercizio discrezionale volto a preservare sicurezza, salubrità e ordine nell'istituto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo nella parte relativa alla determinazione delle fasce orarie per la cottura dei cibi: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza aveva disapplicato la regolamentazione amministrativa che prevede fasce orarie per i detenuti 41-bis, ritenendo legittimo l'esercizio discrezionale dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi del d.P.R. n. 230/2000 nell'imporre limiti orari (salvo che tali limiti risultino irragionevoli o lesivi in modo manifesto del diritto). Viceversa, la Corte ha ritenuto infondato il ricorso quanto alla diversa questione: il giudice di merito aveva correttamente censurato la limitazione dei generi alimentari presenti nel "modello 72" per i detenuti 41-bis, perché non funzionale alle finalità del regime differenziato e sproporzionata, con valenza meramente afflittiva alla luce della giurisprudenza costituzionale. Conseguenza: soccombenza parziale del Ministero; annullamento parziale dell'ordinanza (sulle fasce orarie) e conferma del rigetto del reclamo del Ministero in relazione ai limiti sui generi alimentari; il Ministero è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    La disciplina originaria che vietava la cottura è stata censurata dalla Corte costituzionale; tuttavia la Corte di Cassazione riconosce che, pur essendo consentita la cottura, l'Amministrazione può disciplinarne le modalità (es. fasce orarie) purché non manifestamente irragionevoli o meramente afflittive

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Norma di riferimento per il Magistrato di sorveglianza nel rigetto o accoglimento di istanze dei detenuti; richiamata nel procedimento di merito ma senza interpretazione speciale diversa da quella applicata dal Tribunale

  • art. 13 d.P.R. n. 230/2000

    Attribuisce all'Amministrazione la possibilità di consentire in cella il riscaldamento di alimenti e la preparazione di cibi semplici; la Corte riconosce che tale previsione va letta nel quadro del regolamento di istituto che può fissare limiti organizzativi (es. orari)

  • art. 36 d.P.R. n. 230/2000

    Consente al regolamento interno di disciplinare gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta: base normativa per la legittimità delle fasce orarie adottate dall'Amministrazione

  • art. 14 d.P.R. n. 230/2000

    Prevede limiti quantitativi e regole sul potere di spesa dei detenuti; la Corte utilizza tali regole per escludere la necessità di un catalogo alimentare più restrittivo per il 41-bis

  • Corte costituzionale

    sent. n. 186 del 2018; sent. n. 97 del 5/5/2020

    La Consulta ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di cuocere cibi per i 41-bis e ha affermato il principio che limitazioni non riferite a esigenze funzionali al regime differenziato e aventi carattere meramente afflittivo sono incompatibili con i principi costituzionali (artt. 3 e 27 Cost.). La Cassazione applica questi principi ma distingue tra divieto assoluto e regolazione organizzativa (fasce orarie) ammissibile

Massime di principio

  • La semplice previsione di una lista alimentare più restrittiva per i ristretti 41-bis non è legittima se non è funzionale e giustificata da specifiche esigenze di sicurezza o ordine; altrimenti configura un surplus di afflittività incompatibile con la giurisprudenza costituzionale
  • L'Amministrazione penitenziaria ha poteri discrezionali, ai sensi del d.P.R. n. 230/2000, per disciplinare le modalità di esercizio dei diritti dei detenuti (es. orari per la cucina): tali regolazioni sono legittime se risultano ragionevoli, proporzionate e finalizzate a esigenze concrete di salubrità, ordine e organizzazione delle attività trattamentali
  • La Corte distingue tra divieti assoluti illegittimi (es. proibire completamente la cottura) e misure organizzative ammissibili (es. fasce orarie): in contenziosi simili il giudice verificherà se la misura amministrativa è strumentale alle finalità del regime di sicurezza o invece meramente afflittiva
  • Il Ministero/Amministrazione deve motivare adeguatamente le scelte regolamentari: la mancanza di motivazione concreta su ragioni di sicurezza o ordine può portare alla disapplicazione della misura da parte del giudice di sorveglianza
  • Quando si valuta la legittimità di restrizioni nei confronti di detenuti 41-bis, occorre bilanciare il diritto alla dignità e alla parità di trattamento (anche rispetto all'alimentazione) con le esigenze organizzative e di sicurezza dell'istituto; le limitazioni devono essere proporzionate e non eccedere il necessario

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