Cassazione Penale, Ordinanza n. 24609/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché privo della specificità e pertinenza censoria richieste dagli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Salerno del 14/11/2025. Dal testo emerge solo che l'impugnazione era articolata in due motivi, entrambi ritenuti formulati in modo del tutto generico: non venivano indicate chiaramente le prove decisive di cui si lamentava l'omessa assunzione e non erano esposte con puntualità le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno delle censure, né vi erano congrui riferimenti alla motivazione della decisione impugnata. Non emerge il reato contestato né il contenuto sostanziale delle doglianze oltre al profilo di genericità dei motivi.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
specificità e pertinenza censoria
Il ricorso deve contenere una chiara enunciazione dei motivi, con indicazione puntuale delle ragioni di fatto e di diritto e con riferimento alla motivazione dell'atto impugnato; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità.
La mancanza dei requisiti di specificità del ricorso ne determina l'inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono essere specifici, pertinenti e supportati da puntuali riferimenti alla motivazione della decisione impugnata.
- È inammissibile il ricorso che si limiti ad affermazioni generiche o stereotipate, senza indicare le prove decisive asseritamente omesse e senza spiegare in modo concreto l'errore denunciato.
- La censura che deduca l'omessa assunzione di prove deve indicare con precisione quali prove siano decisive e perché la loro mancata acquisizione abbia inciso sulla decisione.
- La genericità dei motivi integra un vizio processuale autonomamente idoneo a determinare l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24307/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24308/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24309/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24310/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24311/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24312/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →