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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24609/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché privo della specificità e pertinenza censoria richieste dagli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Salerno del 14/11/2025. Dal testo emerge solo che l'impugnazione era articolata in due motivi, entrambi ritenuti formulati in modo del tutto generico: non venivano indicate chiaramente le prove decisive di cui si lamentava l'omessa assunzione e non erano esposte con puntualità le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno delle censure, né vi erano congrui riferimenti alla motivazione della decisione impugnata. Non emerge il reato contestato né il contenuto sostanziale delle doglianze oltre al profilo di genericità dei motivi.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    specificità e pertinenza censoria

    Il ricorso deve contenere una chiara enunciazione dei motivi, con indicazione puntuale delle ragioni di fatto e di diritto e con riferimento alla motivazione dell'atto impugnato; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, c.p.p.

    La mancanza dei requisiti di specificità del ricorso ne determina l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono essere specifici, pertinenti e supportati da puntuali riferimenti alla motivazione della decisione impugnata.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti ad affermazioni generiche o stereotipate, senza indicare le prove decisive asseritamente omesse e senza spiegare in modo concreto l'errore denunciato.
  • La censura che deduca l'omessa assunzione di prove deve indicare con precisione quali prove siano decisive e perché la loro mancata acquisizione abbia inciso sulla decisione.
  • La genericità dei motivi integra un vizio processuale autonomamente idoneo a determinare l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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