Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12616/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

Nel contesto di un rapporto di fornitura poi interrotto, una società aveva ottenuto in primo grado la condanna della controparte al risarcimento dei danni. La controparte, a sua volta, aveva promosso un separato giudizio monitorio per il pagamento di fatture asseritamente insolute; quel giudizio aveva avuto un andamento articolato, con una prima decisione favorevole all'opponente, poi riformata in appello. Nel giudizio di appello relativo alla domanda risarcitoria, la Corte territoriale aveva disposto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ritenendo che l'esito del giudizio monitorio pendente in cassazione fosse pregiudicante e che fosse opportuno evitare contrasti di giudicato. La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza con regolamento necessario di competenza, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 295 c.p.c. per insussistenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria tra le due cause, trattandosi invece di un mero collegamento tra giudizi fondato su coincidenza di questioni di fatto o di diritto; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 337 c.p.c., sostenendo che, ove la Corte avesse ravvisato soltanto un nesso logico tra le controversie, avrebbe dovuto sospendere discrezionalmente il processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., con adeguata motivazione sulla plausibile controvertibilità della decisione precedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati e congiuntamente esaminabili i due motivi. Ha affermato che, quando tra due giudizi sussista una pregiudizialità tecnica e il giudizio pregiudicante sia già stato deciso con sentenza non passata in giudicato, la sospensione obbligatoria ex art. 295 c.p.c. non è configurabile; in tale ipotesi il giudice può disporre solo una sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., purché motivi espressamente sulla plausibile controvertibilità della decisione richiamata. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva errato nel disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. senza i relativi presupposti e senza ricorrere al corretto modulo motivazionale dell'art. 337 c.p.c. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassato l'ordinanza impugnata e disposto la regolazione delle spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria non è legittima quando il giudizio pregiudicante sia già stato definito con sentenza non passata in giudicato; in tal caso non ricorre un rapporto di pregiudizialità necessaria tale da imporre la sospensione ex lege

  • art. 337, secondo comma, c.p.c.

    in presenza di una decisione non definitiva potenzialmente pregiudicante, la sospensione del processo successivo può essere disposta solo in via facoltativa e con specifica motivazione sulla plausibile controvertibilità della decisione richiamata

  • art. 336, secondo comma, c.p.c.

    in caso di possibile conflitto tra giudicati, trova applicazione il meccanismo di caducazione/conseguenze sul provvedimento dipendente

  • art. 297 c.p.c.

    se la sospensione ex art. 295 c.p.c. è illegittimamente disposta, può essere immediatamente chiesta la prosecuzione del processo

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    è stato invocato quale vizio processuale per l'illegittima sospensione del giudizio

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è stato invocato quale violazione di legge per l'erronea applicazione del regime di sospensione processuale

Massime di principio

  • La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. presuppone un vero rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico; il mero collegamento tra cause, anche se fondate su fatti o questioni analoghe, non è sufficiente.
  • Quando il giudizio ritenuto pregiudicante è già stato definito con sentenza non passata in giudicato, il giudice del processo dipendente non può sospendere obbligatoriamente ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma solo eventualmente ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
  • La sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. richiede una motivazione espressa sulla plausibile controvertibilità della decisione invocata come pregiudicante, mediante confronto tra quella decisione e le critiche mosse nel processo successivo.
  • In materia di sospensione per pregiudizialità, il giudice deve distinguere tra pregiudizialità tecnica e semplice connessione logica: solo la prima può rilevare ai fini dell'art. 295 c.p.c.; la seconda può al più giustificare una sospensione facoltativa adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.