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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20172/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello denunciando violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice di primo grado, nella determinazione della pena base, ha adottato il minimo edittale di 7 anni di reclusione nonostante la condotta contestata sia stata commessa nel gennaio 2017, periodo in cui il minimo previsto per il reato di estorsione consumata era di 6 anni; l'incremento a 7 anni è intervenuto con la legge n.103/2017 dopo il tempus commissi delicti. In appello il motivo era stato sollevato ma la Corte non ha risposto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, disponendo il rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte di appello di Napoli. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità (confermata la condanna per tentata estorsione aggravata). Quindi è stata annullata solo la parte relativa al calcolo della pena affinché sia ricalcolata correttamente con riferimento alla normativa vigente al momento del fatto.

Norme richiamate

  • art. 629 cod.pen., secondo comma

    art. 629, secondo comma, cod.pen.

    La condanna è per estorsione (nella formulazione di tentata estorsione aggravata dall'uso di un'arma), richiamando la fattispecie prevista dall'art. 629; la determinazione della pena deve rispettare il minimo edittale applicabile al tempo del fatto.

  • art. 1, comma 9, legge 23 giugno 2017 n. 103

    art. 1, comma 9, legge 23 giugno 2017 n. 103

    Questa norma ha innalzato il minimo edittale dell'estorsione da 6 a 7 anni, ma la Corte ha osservato che l'entrata in vigore (3 agosto 2017) è successiva al tempo della condotta (gennaio 2017), per cui l'aumento non poteva essere applicato retroattivamente al caso.

Massime di principio

  • La pena da applicare deve essere determinata sulla base della legge vigente al tempo del fatto (principio del tempus commissi delicti); cambiamenti peggiorativi intervenuti successivamente non si applicano retroattivamente.
  • Se il giudice di primo grado usa una norma sopravvenuta per innalzare il minimo edittale rispetto alla data del fatto, la determinazione della pena è viziata e può essere annullata in cassazione limitatamente alla parte sanzionatoria.
  • La Corte di Cassazione può confermare la responsabilità penale e annullare solo la parte relativa al trattamento sanzionatorio, disponendo il rinvio per il ricalcolo della pena.
  • In appello il giudice è tenuto a rispondere ai motivi specifici di impugnazione; l'omissione di risposta su un punto rilevante costituisce motivo di annullamento/parziale annullamento.
  • Nella determinazione della pena base va indicato esplicitamente il minimo edittale corretto (in base alla legge applicabile) sul quale poi si applicano eventuali diminuenti (es. per il tentativo).

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