Cassazione Penale, Sentenza n. 20172/2024 del 21/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello denunciando violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice di primo grado, nella determinazione della pena base, ha adottato il minimo edittale di 7 anni di reclusione nonostante la condotta contestata sia stata commessa nel gennaio 2017, periodo in cui il minimo previsto per il reato di estorsione consumata era di 6 anni; l'incremento a 7 anni è intervenuto con la legge n.103/2017 dopo il tempus commissi delicti. In appello il motivo era stato sollevato ma la Corte non ha risposto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, disponendo il rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte di appello di Napoli. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità (confermata la condanna per tentata estorsione aggravata). Quindi è stata annullata solo la parte relativa al calcolo della pena affinché sia ricalcolata correttamente con riferimento alla normativa vigente al momento del fatto.
Norme richiamate
art. 629 cod.pen., secondo comma
art. 629, secondo comma, cod.pen.
La condanna è per estorsione (nella formulazione di tentata estorsione aggravata dall'uso di un'arma), richiamando la fattispecie prevista dall'art. 629; la determinazione della pena deve rispettare il minimo edittale applicabile al tempo del fatto.
art. 1, comma 9, legge 23 giugno 2017 n. 103
art. 1, comma 9, legge 23 giugno 2017 n. 103
Questa norma ha innalzato il minimo edittale dell'estorsione da 6 a 7 anni, ma la Corte ha osservato che l'entrata in vigore (3 agosto 2017) è successiva al tempo della condotta (gennaio 2017), per cui l'aumento non poteva essere applicato retroattivamente al caso.
Massime di principio
- La pena da applicare deve essere determinata sulla base della legge vigente al tempo del fatto (principio del tempus commissi delicti); cambiamenti peggiorativi intervenuti successivamente non si applicano retroattivamente.
- Se il giudice di primo grado usa una norma sopravvenuta per innalzare il minimo edittale rispetto alla data del fatto, la determinazione della pena è viziata e può essere annullata in cassazione limitatamente alla parte sanzionatoria.
- La Corte di Cassazione può confermare la responsabilità penale e annullare solo la parte relativa al trattamento sanzionatorio, disponendo il rinvio per il ricalcolo della pena.
- In appello il giudice è tenuto a rispondere ai motivi specifici di impugnazione; l'omissione di risposta su un punto rilevante costituisce motivo di annullamento/parziale annullamento.
- Nella determinazione della pena base va indicato esplicitamente il minimo edittale corretto (in base alla legge applicabile) sul quale poi si applicano eventuali diminuenti (es. per il tentativo).
Testo integrale
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