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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28998/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un incidente di esecuzione in materia di restituzione di beni sottoposti a confisca: una donna, qualificata come terza estranea ai reati tributari contestati al marito, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio la restituzione di beni confiscati in esecuzione di una sentenza di condanna per dichiarazione fraudolenta. Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza deducendo, in primo luogo, l'incompetenza funzionale del Tribunale di Busto Arsizio, poiché la sentenza di condanna originaria era stata parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Milano non solo sulla pena ma anche con declaratoria di estinzione per prescrizione di parte dei fatti di cui a un capo di imputazione; dunque, ai sensi dell'art. 665, comma 2, c.p.p., competente sarebbe stata la Corte d'Appello milanese. In secondo luogo, ha lamentato la contrarietà dell'ordinanza al giudicato formatosi nel processo principale, richiamando una precedente decisione della Corte di cassazione che, dichiarando inammissibile il ricorso dell'imputato, avrebbe escluso la restituzione dei beni alla terza, ritenendoli riconducibili all'imputato e quindi confiscabili. La difesa della terza ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, rilevando che lo stesso giudice dell'esecuzione aveva poi dichiarato la propria incompetenza e trasmesso gli atti alla Corte d'Appello di Milano.

La decisione

La Corte di cassazione non ha deciso nel merito della restituzione dei beni, ma ha preso atto delle anomalie procedurali e ha ribadito che il ricorso del Pubblico Ministero doveva essere trattato come opposizione, poiché l'ordinanza era stata resa all'esito di udienza camerale e non de plano. Ha quindi ritenuto pacifica l'incompetenza funzionale del Tribunale di Busto Arsizio, dovendo operare l'art. 665, comma 2, c.p.p. in favore della Corte d'Appello di Milano, giudice che aveva parzialmente riformato la sentenza di condanna. In considerazione di ciò, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per l'eventuale riunione anche con l'altro procedimento incidentale già pendente, evitando un inutile rinvio al Tribunale di Busto Arsizio che aveva già riconosciuto la propria incompetenza.

Norme richiamate

  • art. 665, comma 2, c.p.p.

    il giudice dell'esecuzione competente va individuato nel giudice di appello quando la sentenza di condanna sia stata riformata non solo sulla pena ma anche in relazione al merito dei capi di imputazione, come nel caso di declaratoria di estinzione per prescrizione di parte delle condotte.

  • art. 666 c.p.p.

    quando il giudice dell'esecuzione provvede irritualmente nelle forme dell'udienza camerale invece che de plano, il rimedio esperibile è l'opposizione e non il ricorso immediato per cassazione; l'atto va riqualificato conseguentemente.

Massime di principio

  • In materia di restituzione di beni oggetto di confisca, se il giudice dell'esecuzione decide non de plano ma all'esito di udienza camerale, l'impugnazione proposta come ricorso per cassazione deve essere riqualificata come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente.
  • La competenza funzionale in sede esecutiva spetta alla Corte d'appello quando la sentenza di condanna sia stata da essa riformata non solo nel trattamento sanzionatorio ma anche quanto a parte dei reati o delle condotte, ad esempio mediante declaratoria di prescrizione per alcuni capi.
  • Quando il giudice adito in sede esecutiva riconosce già la propria incompetenza e trasmette gli atti al giudice funzionalmente competente, non ha senso disporre un nuovo rinvio al medesimo giudice incompetente, dovendosi privilegiare la concentrazione e la rapida trattazione del procedimento.
  • La qualificazione del bene come appartenente all'imputato e confiscabile, già affermata nel processo di cognizione, può rilevare nel giudizio sulla restituzione, ma la decisione impugnata in questa sede è stata assorbita dalla questione preliminare di competenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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