Cassazione Penale, Ordinanza n. 22411/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna. L'unico motivo deduceva la violazione dell'art. 512 c.p.p., sostenendo che il giudice di primo grado avesse illegittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento il verbale di denuncia-querela, i verbali di sommarie informazioni testimoniali e il verbale di riconoscimento fotografico, senza che fossero state svolte adeguate ricerche della persona offesa, poi divenuta irreperibile. Con memoria successiva veniva proposto anche un motivo nuovo, con diversa lettura delle risultanze probatorie e contestazione dell'utilizzabilità delle prove acquisite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo principale, perché la sentenza impugnata aveva motivato in modo congruo e non illogico sulla ragionevole impossibilità di ulteriori ricerche della persona offesa, valorizzando i tentativi già svolti e l'assenza di elementi idonei a rendere esigibili ulteriori attività, nonché la prevedibilità ex ante della futura irreperibilità. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo nuovo, sia perché si risolveva in una diversa valutazione del merito probatorio, sia perché non collegato ai motivi originari e quindi precluso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
consente la lettura/acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali quando il dichiarante sia divenuto irreperibile e risultino inutili o non esigibili ulteriori ricerche ragionevoli; la verifica va condotta in base a criteri di non illogicità della motivazione di merito.
il motivo nuovo di ricorso è ammissibile solo se collegato ai motivi originari e non può introdurre un punto della decisione rimasto estraneo al ricorso principale.
art. 167 disp. att. e trans. c.p.p.
opera una preclusione alla proposizione di motivi nuovi su punti non investiti dal ricorso originario.
anche quando si deduca l'inutilizzabilità di prova acquisita illegittimamente, la questione deve comunque essere proposta con il ricorso principale se si vuole farla valere in cassazione.
Massime di principio
- Per l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase predibattimentale da un dichiarante divenuto irreperibile è necessario che il giudice valuti in concreto la ragionevole impossibilità di ulteriori ricerche; tali ricerche non sono esigibili quando, in assenza di elementi specifici di collegamento, assumerebbero carattere meramente esplorativo o formalistico.
- La prevedibilità della futura irreperibilità del teste va apprezzata ex ante, cioè sulla base delle conoscenze disponibili al momento in cui la parte avrebbe potuto attivare gli strumenti istruttori utili, e non con un giudizio ex post.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, poiché la Corte di cassazione può censurare solo motivazioni apparenti, manifestamente illogiche o contraddittorie.
- Il motivo nuovo di ricorso è inammissibile se introduce un tema non compreso nel ricorso originario; la deduzione di questioni attinenti all'inutilizzabilità della prova non supera tale preclusione se non sono state tempestivamente proposte con l'atto principale.
Come è indicizzato
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