Cassazione Civile, Sentenza n. 1198/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102 e 307 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 4, c.p.c., sostenendo di essere stata ritenuta passivamente legittimata nonostante avesse rinunciato all'eredità del marito da oltre dieci anni. Contestava che l'Amministrazione avrebbe potuto conoscere la rinuncia tramite registro delle successioni e chiedeva che si dichiarasse l'estinzione del procedimento in quanto riassunto solo nei suoi confronti e non anche nei confronti di altri chiamati all'eredità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato e ha rigettato il ricorso. Ha osservato che la censura mancava di specificità e si fondava su accertamenti di fatto (trascrizione della rinuncia, stato di famiglia, registro delle successioni) non verificabili in sede di legittimità e non allegati in modo completo nel ricorso, oltre a non risultare chiaro se la relativa eccezione fosse stata tempestivamente sollevata nel giudizio di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione (euro 6.400,00) e si è dato atto degli oneri eventuali relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
Norma processuale citata dalla ricorrente come parametro di censura rispetto all'instaurazione del rapporto processuale; la Corte non ha riconosciuto la violazione in modo concreto perché la doglianza era incentrata su fatti non verificabili in cassazione.
Norma relativa agli effetti della chiamata in causa e all'instaurazione del contraddittorio; il ricorso contestava la legittimazione passiva ma la Corte ha ritenuto che la questione richiedesse accertamenti di fatto.
art. 360, 1° co. nn. 3 e 4, c.p.c.
Previsioni sulle ipotesi di ricorso per cassazione (violazione di legge e nullità per violazione del contraddittorio). La Corte ha ritenuto la doglianza in parte inammissibile e, per la parte esaminabile, infondata poiché si fondava su valutazioni di fatto improprie in sede di legittimità.
Norma richiamata dalla corte d'appello quando ha disposto la rimessione della causa al primo giudice; indica la possibilità di rinvio per rinnovazione del giudizio o per correzione di vizi procedurali.
art. 366, 10° co. n. 6, c.p.c.
Prevede i documenti che devono essere indicati/riportati nel ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che la ricorrente non ha debitamente prodotto o riprodotto documenti essenziali (es. stato di famiglia, registro delle successioni) necessari per far valere la propria doglianza.
art. 13, co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come modificato)
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ...
Norma amministrativa sul contributo unificato; la Corte ha disposto l'annotazione relativa all'eventuale ulteriore importo dovuto dalla ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia all'eredità è efficace anche verso i terzi solo se accompagnata dagli atti di pubblicità necessari (es. trascrizione, quando applicabile): in sede di impugnazione è essenziale produrre e documentare la tempestiva trascrizione o altro elemento probatorio che renda opponibile la rinuncia.
- In Cassazione non possono essere riesaminati fatti e prove che richiedono valutazione di merito o nuovi accertamenti; le doglianze devono essere fondate su vizii di diritto specifici e non su contestazioni di fatto non documentate.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di forma e di documentazione (art. 366 c.p.c.): è necessario riprodurre nel ricorso i documenti decisivi che si intendono far valere, pena l'inammissibilità o il rigetto per carenza probatoria.
- Se si vuole far valere l'estinzione o l'irricevibilità del procedimento per mancanza di legittimazione passiva, la questione deve essere tempestivamente sollevata nei gradi precedenti e documentata; diversamente il giudice di legittimità la può ritenere inidonea a fondare la cassazione.
- Le spese di lite in cassazione possono essere liquidate a carico del ricorrente che propone motivi inammissibili o infondati; valutare il rapporto rischi/benefici prima di proporre ricorso quando la questione è prevalentemente fattuale.
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