Cassazione Civile, Sentenza n. 33583/2021 del 11/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La lavoratrice aveva chiesto l'accertamento della nullità dei limiti temporali apposti ai contratti a tempo determinato e il risarcimento per abuso nella reiterazione di contratti a termine; la Corte d'Appello di Roma le aveva riconosciuto complessivamente 20 mensilità (15 per il mancato ottenimento del posto di lavoro, 5 per la 'precarizzazione'). L'ASL ha impugnato in cassazione denunciando carenza di motivazione sul danno e una presunta discordanza tra motivazione e dispositivo nonché errata applicazione dei criteri di liquidazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo e accolto il secondo, riformando parzialmente la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, ha escluso il danno per mancato ottenimento del posto presso la P.A. e ha riconosciuto soltanto il danno da precarizzazione nella misura già prevista dalla Corte territoriale (5 mensilità di retribuzione globale di fatto), con il pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decisione di appello. Le spese del processo sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
d.lgs. n.165/2001, art. 36, comma 5
Nel pubblico impiego privatizzato il danno risarcibile non deriva dalla mera mancata conversione del rapporto ma dalla violazione di disposizioni imperative sull'assunzione/impiego; la norma va interpretata alla luce del canone di effettività della tutela.
L. n.300/1970, art. 18, comma 5
Riferimento utilizzato dalla Corte territoriale per mutuare la misura (diritto di opzione) ai fini della quantificazione del danno, ma non è stato ritenuto idoneo a fondare la conversione automatica del rapporto nel pubblico impiego privatizzato.
L. n.183/2010, art. 32, comma 5
Individuata come fattispecie omologa per la liquidazione di un danno presunto in caso di abuso dei contratti a termine (danno 'tra un minimo e un massimo' con valenza sanzionatoria), criterio poi richiamato e sostituito dalla normativa successiva.
d.lgs. n.81/2015, art. 28, comma 2
Norma che ha sostituito l'art. 32, co. 5 della L. 183/2010 e che la Corte indica come base normativa per il calcolo delle mensilità dovute a titolo di indennità per precarizzazione.
D.L. 28 ottobre 2020 n.137, art. 23, comma 8-bis
Disposizione procedurale richiamata per la produzione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero ai fini del giudizio di legittimità.
Ordinanza Corte di Giustizia UE 12 dicembre 2013, C-50/13
Richiamata per il principio del canone di effettività della tutela: la misura del risarcimento deve garantire un rimedio effettivo e deterrente rispetto alla violazione delle norme sui contratti a termine.
Cass. Sezioni Unite (precedenti indicati nella motivazione)
Le Sezioni Unite hanno chiarito che nel pubblico impiego privatizzato il danno per abuso dei contratti a termine va quantificato con criteri ispirati all'effettività della tutela e ricorrendo, ove opportuno, alla fattispecie omologa della L. 183/2010 (ora art.28 d.lgs.81/2015) per la liquidazione come danno presunto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego 'privatizzato' il risarcimento per abuso di contratti a termine non comporta automaticamente la conversione a tempo indeterminato: il danno deriva dalla violazione delle norme imperative sull'assunzione.
- La quantificazione del danno per 'precarizzazione' può essere effettuata come danno presunto richiamando la misura prevista per situazioni omologhe (art. 32 L.183/2010 ora art.28 d.lgs.81/2015), con una forbice minimo-massimo e possibilità per il lavoratore di provare un danno maggiore.
- Non è corretto applicare automaticamente i criteri risarcitori del licenziamento illegittimo alle ipotesi di abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego; occorre aderire al principio di effettività della tutela dettato dalla giurisprudenza comunitaria.
- Se la cassazione accoglie il ricorso parzialmente, essa può decidere nel merito rideterminando l'indennizzo senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- In caso di accoglimento solo parziale della domanda, è frequente la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
- Interessi e rivalutazione sono dovuti dalla data della pronuncia di grado (qui: decisione di appello) indicata dalla Corte quando così disposto.
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