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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33380/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del recesso disciplinare per contestato motivo ritorsivo e censura della utilizzazione di dati informatici acquisiti tramite controlli a distanza (file di log). Tra i motivi principali il ricorrente deduceva che il recesso era intimidatorio/ritorsivo e contestava la ricostruzione e l'interpretazione della lettera di giustificazione e la legittimità dell'impiego delle informazioni ricavate dai sistemi informatici dell'azienda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo all'interpretazione della lettera di giustificazione (dovendo tale censura essere proposta come violazione dei criteri di interpretazione ex artt. 1362 e ss. c.c.), ha confermato che il lavoratore ha l'onere di provare il motivo ritorsivo e che la società aveva documentato ragioni giustificative del recesso; tuttavia ha accolto il settimo motivo di ricorso con cui si contestava la valutazione della legittimità dei cosiddetti "controlli difensivi" dopo la modifica dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezionale della Corte d'appello di Milano per riesaminare la fattispecie alla luce dei principi enunciati (verifica dell'esistenza di un fondato sospetto, se i dati sono stati raccolti prima o dopo il sospetto, corretto bilanciamento tra tutela del patrimonio aziendale e dignità/riservatezza del lavoratore). Altri motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili; il terzo motivo e il ricorso incidentale sono stati assorbiti. Le spese di legittimità sono demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Ricorda che il motivo deve riguardare un fatto decisivo, storico-fenomenico, desumibile dagli atti o dalla sentenza; alcune censure in fatto andavano impostate come violazione dei criteri di interpretazione del diritto civile.

  • art. 4 Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori)

    Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti ... possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo ... In mancanza di accordo ... previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro ...

    La nuova formulazione vincola l'uso degli strumenti di controllo a esigenze specifiche; i controlli "fine a sé stessi" restano vietati. I controlli aventi ad oggetto il patrimonio aziendale rientrano nell'ambito di art. 4 e pertanto sono soggetti alle procedure e garanzie previste.

  • art. 23 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (modifica art. 4 St. lav.)

    Ha novellato l'art. 4 richiamando esplicitamente la tutela del patrimonio aziendale tra le esigenze che legittimano i controlli; ha sollevato la questione se i "controlli difensivi" sopravvivano al nuovo testo e in quali limiti.

  • art. 5, comma 2 d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185

    Ha ridefinito l'autorità competente per l'autorizzazione in mancanza di accordo (Ispettorato nazionale del lavoro).

  • art. 1362 e ss. cod. civ.

    Norme di interpretazione del negozio giuridico applicabili anche agli atti unilaterali; la Corte osserva che la censura sulla interpretazione della lettera di giustificazione avrebbe dovuto essere svolta con riferimento a questi criteri.

  • decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy, citato nel testo)

    Le informazioni raccolte devono rispettare anche la normativa sulla protezione dei dati personali; il mancato rispetto può inficiare la utilizzabilità dei dati nel rapporto di lavoro.

  • art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (giurisprudenza CEDU)

    Richiama la necessità di bilanciare la tutela della vita privata e la riservatezza del lavoratore con le esigenze del datore di lavoro; la Corte europea richiede verifica preventiva dell'informazione al lavoratore, proporzionalità e ricerca di misure meno intrusive.

Massime di principio

  • I controlli a distanza sono legittimi solo se fondati sulle esigenze indicate dall'art. 4 St. lav. (organizzative, produttive, sicurezza, tutela del patrimonio) e, se rientrano nell'ambito di art. 4, richiedono l'accordo collettivo o l'autorizzazione amministrativa ove previsto.
  • I "controlli difensivi in senso stretto" (mirati a specifici illeciti di singoli lavoratori) possono sopravvivere fuori dall'ambito applicativo dell'art. 4 solo se sono mirati, basati su un fondato sospetto e, soprattutto, la raccolta delle informazioni rilevanti avviene dopo l'insorgere del sospetto (ex post).
  • Non è ammissibile che il datore raccolga dati in modo continuo e poi, ex post, dichiari che l'azione era "mirata": il periodo di raccolta deve iniziare al manifestarsi del fondato sospetto per potersi qualificare come controllo ex post.
  • Anche i controlli difensivi devono rispettare un bilanciamento tra tutela degli interessi aziendali e dignità/riservatezza del lavoratore; occorre sempre valutare se esistano misure meno intrusive e garantire adeguata informazione al dipendente quando prevista.
  • Le informazioni raccolte in violazione delle prescrizioni dell'art. 4 o della normativa privacy possono essere contestate e la loro utilizzabilità ai fini disciplinari o di recesso può essere esclusa; il giudice di merito deve valutare fatti, tempi e modalità della raccolta dei dati.
  • L'onere di provare la sussistenza di un motivo ritorsivo del recesso ricade sul lavoratore; le censure su fatti desumibili dagli atti devono essere formulate secondo i correlati rimedi processuali e di diritto sostanziale (es. interpretazione dei documenti secondo artt. 1362 ss. c.c.).

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