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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33388/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano l'accertamento del diritto al riconoscimento dello status di docenti di religione cattolica "stabilizzati" ai sensi dell'art. 53, comma 6, L. 11 luglio 1980, n. 312 e dell'art. 3, comma 6, DPR n. 399/1988; in subordine chiedevano l'inserimento nelle graduatorie di prima fascia per il conseguente accesso a posti a tempo indeterminato. Sostenevano inoltre una disparità di trattamento rispetto agli altri docenti a causa della normativa provinciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla insufficienza della motivazione alla luce della doppia conforme tra primo grado e appello e del difetto di specificazione delle ragioni di fatto differenti. Sul merito ha confermato che la stabilizzazione invocata non costituisce un principio fondamentale della legislazione statale tale da limitare la potestà legislativa concorrente della Provincia autonoma di Trento in materia di istruzione; ha ribadito la centralità del concorso come modalità ordinaria di accesso al pubblico impiego (art. 97 Cost.) e che la legge provinciale n. 5/2006 disciplina in modo specifico l'accesso per gli insegnanti di religione con disposizioni autonome (art. 96) escludendo l'applicazione delle graduatorie di cui all'art. 92 a tale categoria. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, comma 6

    La Corte ha ritenuto che la previsione sulla "stabilizzazione" prevista da questa norma non costituisca un principio fondamentale della legislazione statale idoneo a limitare la potestà legislativa provinciale in materia di istruzione.

  • D.P.R. n. 399/1988, art. 3, comma 6

    Richiamata insieme alla L. 312/1980; non è stata riconosciuta come fonte di un principio statale fondamentale che precluda alla Provincia autonoma di adottare una disciplina diversa per il reclutamento degli insegnanti di religione.

  • Legge 18 luglio 2003, n. 186, art. 5, comma 5

    "Restano ferme le potestà legislative e amministrative delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di scuola dell'infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione"

    La norma conferma la competenza legislativa provinciale in materia scolastica e giustifica la possibilità per la Provincia autonoma di disciplinare autonomamente il reclutamento degli insegnanti di religione.

  • Legge 18 luglio 2003, n. 186, art. 3

    "l'accesso ai ruoli, per i docenti di religione cattolica, avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami"

    La legge statale stessa prevede il concorso come modalità di accesso per i docenti di religione, rafforzando la centralità del concorso come principio del pubblico impiego.

  • Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art. 92

    L'art. 92 disciplina le graduatorie per il reclutamento dei docenti suddivise per gradi di scuola e classi di abilitazione; la Corte ha rilevato che gli insegnanti di religione non rientrano in tali graduatorie, come emerge dal testo della legge provinciale.

  • Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art. 96

    L'art. 96 contiene una disciplina speciale per il personale docente di religione cattolica, prevedendo accessi su base concorsuale e titoli specifici e lasciando salvo quanto diversamente disposto dallo stesso articolo; perciò la disciplina generale delle graduatorie non si applica automaticamente ai docenti di religione.

  • Costituzione, art. 117

    La materia istruzione è di legislazione concorrente; per limitare la potestà legislativa regionale/provinciale lo Stato deve far valere principi fondamentali della materia e la Corte ha ritenuto che le norme invocate non rientrino in tali principi fondamentali.

  • Costituzione, art. 97

    Il principio del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione implica la centralità del concorso come ordinaria modalità di accesso al pubblico impiego; deroghe devono essere rigorosamente giustificate.

  • Codice di procedura civile, art. 348-ter

    La presenza di 'doppia conforme' tra primo grado e appello limita la sindacabilità in cassazione delle doglianze sulla motivazione; ha portato all'inammissibilità delle censure sulla insufficienza della motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5

    Le censure sono state esaminate nei limiti consentiti dall'art. 360 (violazione di legge e vizio motivazionale); le questioni di merito sono state comunque respinte e le doglianze sulla motivazione in parte dichiarate inammissibili.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13

    Norma richiamata in ordine al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • In presenza di legislazione concorrente in materia di istruzione lo Stato può limitare la potestà regionale/provinciale solo ove sussistano principi fondamentali della materia chiaramente individuabili; norme ordinarie non sono automaticamente tali.
  • La centralità del concorso per l'accesso al pubblico impiego (art. 97 Cost.) viene considerata principio fondamentale: deroghe sono ammesse solo se strettamente giustificate da esigenze pubbliche e con garanzie sulla professionalità del personale assunto.
  • Norme statali che disciplinano l'insegnamento della religione possono comunque riconoscere spazi di autonomia alle province autonome (es. L. 186/2003 art.5); occorre verificare la specifica portata della norma statale prima di dedurne preminenza.
  • Quando il giudizio di merito presenta una 'doppia conforme' (stessi esiti in primo grado e in appello), la Corte di cassazione è riluttante a sindacare l'insufficienza della motivazione a meno che il ricorrente non indichi chiaramente ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni.
  • Se la legge regionale/provinciale prevede una disciplina speciale per una categoria di docenti (es. insegnanti di religione), quella disciplina prevale per il reclutamento salvo che non sia dimostrato che una norma statale di rango superiore imponga diversamente.
  • Proceduralmente, i ricorsi in cassazione devono distinguere chiaramente le basi fattuali delle decisioni impugnate per evitare la declaratoria di inammissibilità delle censure motivazionali.

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