Cassazione Civile, Sentenza n. 33425/2021 del 11/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva riconosciuto a Miccichè il diritto alla determinazione della pensione di anzianità con integrale applicazione dei criteri dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO). La Corte d'appello aveva ritenuto che l'art. 42 della legge n. 289/2002 si applicasse solo ai dirigenti ancora assicurati presso l'INPDAI alla data di soppressione dell'ente (31.12.2002) e non a chi, come Miccichè, era già passato alla gestione INPS per cessazione dalla carica. L'INPS deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 42, in particolare rispetto al richiamo al massimale annuo previsto dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 181/1997 per le anzianità maturate presso l'INPDAI.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto fondato il motivo, richiamando consolidata giurisprudenza secondo la quale l'art. 42, I. n. 289/2002 introduce un principio generale di uniformazione secondo il criterio del pro rata senza distinguere tra soggetti ancora assicurati e soggetti non più in costanza di assicurazione alla data del 31.12.2002. Ne consegue che le anzianità maturate presso l'INPDAI devono essere trattate separatamente rispetto a quelle successive e la retribuzione pensionabile per il periodo INPDAI va individuata come se la liquidazione fosse effettuata dall'INPDAI, con applicazione del massimale annuale di cui all'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 181/1997. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per ulteriore esame, compresa la decisione sulle spese di cassazione.
Norme richiamate
legge 23 dicembre 2000, n. 289, art. 42
il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali e' uniformato, nel rispetto del principio del pro rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti con effetto dal 1° gennaio 2003
La Corte interpreta l'art. 42 come principio generale che impone il trattamento pro rata mantenendo distinti i periodi assicurativi antecedenti e successivi al 31.12.2002, senza limitazione ai soli assicurati ancora in carica presso l'INPDAI a quella data
decreto legislativo 21 aprile 1997, n. 181, art. 3, comma 7
massimale annuo pari a lire 250 milioni (riferimento normativo al massimale per il calcolo della retribuzione pensionabile)
Per le anzianità maturate presso l'INPDAI alla data del 31.12.2002 la retribuzione pensionabile va determinata applicando il massimale indicato, secondo il richiamo operato dall'art. 42 della legge n. 289/2002
D.P.R. n. 58/1976
norme sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi
La legge n. 289/2002 ha trasferito i contributi con evidenza contabile separata e non con un'unificazione assimilabile alla ricongiunzione prevista dal D.P.R. n. 58/1976; ciò giustifica la modalità pro rata e la separatezza dei periodi
giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze nn. 4897/2017, 19036/2017, 3321/2018, 23573/2019)
Giurisprudenza consolidata che conferma il principio secondo cui l'art. 42/2002 impone la distinzione dei periodi assicurativi e la determinazione di quote pensionistiche separate secondo i rispettivi sistemi di calcolo
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Riferimento procedurale relativo al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; non incide sul merito sostanziale della questione pensionistica
Massime di principio
- L'art. 42 della legge n. 289/2002 va interpretato come norma che uniforma il regime pensionistico dei dirigenti al sistema AGO mediante il criterio del pro rata, applicabile a tutti i trasferimenti da INPDAI all'INPS indipendentemente dallo stato di assicurazione alla data di soppressione dell'INPDAI
- I periodi assicurativi anteriori al 1.1.2003 (maturati presso INPDAI) e quelli successivi devono essere trattati separatamente: si determinano due quote di pensione applicando criteri distinti (per il periodo INPDAI il massimale previsto dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 181/1997; per il periodo successivo i criteri AGO)
- Il trasferimento dei contributi con evidenza contabile separata non equivale a una ricongiunzione dei periodi: non si possono unificare i periodi ai fini del calcolo come se fossero sempre stati nello stesso fondo
- In contenziosi simili, la valutazione deve verificare se la gestione dei contributi è avvenuta con separazione contabile; in tal caso occorre applicare il pro rata e i massimali previsti per il periodo ante-2003
- Se la Corte d'appello non si uniforma alla giurisprudenza di legittimità sul principio del pro rata e sulla separatezza dei periodi, la sentenza è esposta a cassazione e rinvio per nuovo esame
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