Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33395/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva ritenuto legittimo il contratto collettivo nazionale integrativo (c.c.n.i.) 29.7.2010: il ricorrente denunciava violazione degli artt. 5, 6, 8 e 10 del c.c.n.l. 2006/2009 e dell'art. 40 del d.lgs. n.165/2001, sostenendo che il c.c.n.i. aveva frazionato e dequalificato il profilo "cancelliere" ripartendone le mansioni su più profili/aree (cancelliere/funzionario giudiziario/direttore amministrativo), con conseguente demansionamento e annullamento della riqualificazione già prevista, e deducendo nullità delle clausole integrative (art. 1418 c.c.) e necessità di sostituzione (art. 1339 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la distinzione tra ex-B3 e ex-C1 e l'inserimento in aree diverse era già prevista nel precedente sistema contrattuale (c.c.n.l. e c.c.n.i. 2000) e ribadita dal c.c.n.l. 2006/2009; il c.c.n.i. 29.7.2010 ha semplicemente accorpato profili coerentemente con l'art. 8 del c.c.n.l., semplificando le declaratorie senza introdurre una sottrazione di mansioni. Non è stato provato alcun demansionamento concreto né la lesione di un diritto soggettivo alla qualifica superiore (che, comunque, avrebbe richiesto procedure selettive). La Corte ha inoltre richiamato i limiti di sindacato sulla contrattazione integrativa (controllabile in Cassazione solo per violazione dei criteri legali di interpretazione o per vizi di motivazione). È stata condannata la parte ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • c.c.n.l. Comparto Ministeri 2006/2009

    art. 6 e art. 8 (previsione delle tre aree funzionali e disciplina dell'accorpamento dei profili)

    Stabilisce il sistema a tre aree e consente l'accorpamento delle mansioni all'interno delle aree, vietando la costituzione di uno stesso profilo articolato su due aree diverse; la Corte ha ritenuto che il c.c.n.i. 2010 abbia rispettato tali limiti

  • c.c.n.i. 29.7.2010

    definizione del profilo di cancelliere: "Lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata del magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, assistendolo in particolare nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali"

    Ha ricollocato i profili nelle aree seconda e terza conformemente al c.c.n.l.; la modifica testuale della declaratoria è stata interpretata come semplificazione descrittiva e non come demansionamento

  • d.lgs. n.165/2001

    art. 40 (rapporti tra contrattazione nazionale e contrattazione integrativa), art. 52 (esigibilità delle mansioni nell'area), art. 45 (principio di non discriminazione) citati nella motivazione

    Art. 40 limita la contrattazione integrativa alle materie delegate dal contratto nazionale; art. 52 conferma che le mansioni previste nell'area sono esigibili dall'amministrazione; l'art. 45 non costituisce parametro per sindacare le differenziazioni operate dalla contrattazione collettiva

  • legge n.132/2015

    art. 21-quater (misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria)

    Autorizza il Ministero a indire procedure interne di riqualificazione per sanare profili di nullità e definire contenziosi, ma non incide direttamente sulla censura di nullità del c.c.n.i. 29.7.2010 come dedotta nel ricorso

  • codice civile

    art. 1418, comma 2 (nullità del negozio) e art. 1339 (sostituzione di clausole contrattuali) citati dal ricorrente

    Il ricorrente ha invocato tali norme per dichiarare la nullità e la sostituzione delle clausole del c.c.n.i., ma la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di specifici rilievi ermeneutici idonei a provare la nullità

Massime di principio

  • La contrattazione collettiva nazionale definisce l'ossatura delle aree e dei profili; la contrattazione integrativa può integrare e dettagliare i contenuti nel perimetro e nei limiti delegati dal contratto nazionale (art. 40 d.lgs. 165/2001).
  • Le variazioni descrittive delle declaratorie delle mansioni (sintetizzazione o modifica terminologica) non costituiscono automaticamente demansionamento: occorre provare il concreto declassamento o la sottrazione delle mansioni effettivamente svolte.
  • I contratti integrativi decentrati non sono sindacabili in Cassazione come i contratti nazionali; sono invece sindacabili solo per violazione dei criteri legali di interpretazione o per vizi di motivazione.
  • La mera aspettativa o la mancata realizzazione di una tornata contrattuale non genera, di per sé, un diritto soggettivo perfetto alla qualifica superiore, soprattutto quando l'accesso richiederebbe procedure selettive.
  • Chi contesta l'inquadramento ha l'onere di dimostrare concretamente il mutamento delle mansioni e il pregiudizio subito; le allegazioni generiche o le critiche alla terminologia contrattuale sono, di norma, insufficienti.
  • Esistono strumenti legislativi (es. art. 21-quater L.132/2015) per procedure di riqualificazione e per definire contenziosi, ma tali interventi non sostituiscono la necessità di dimostrare illegittimità del singolo atto contrattuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.