Cassazione Penale, Ordinanza n. 33271/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna già confermata in appello resta pertanto ferma. Non emergono dal testo i reati specificamente contestati, indicati solo come "reati contestati".
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal G.U.P. del Tribunale di Milano. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e la mancanza di motivazione sulla quantificazione della pena: in sostanza, si contestava il trattamento sanzionatorio, ritenuto non adeguatamente giustificato e determinato in violazione dei criteri legali di commisurazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura riproponeva profili già esaminati e disattesi in appello e che, comunque, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se arbitraria o sorretta da motivazione manifestamente illogica, evenienza non riscontrata nel caso concreto.
Norme richiamate
La norma sui criteri di commisurazione della pena è richiamata dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che la relativa valutazione appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo in presenza di arbitrio o motivazione manifestamente illogica.
È il riferimento normativo generale invocato per la doglianza sulla quantificazione della pena; dal testo non emergono ulteriori specificazioni normative.
Massime di principio
- La determinazione del trattamento sanzionatorio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'arbitrarietà o della manifesta illogicità della motivazione.
- Una censura sulla quantificazione della pena che si limiti a riprodurre argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di appello è inammissibile in sede di legittimità quando non evidenzi un vizio specifico della motivazione.
- Il controllo di legittimità sulla pena non consente una rivalutazione del merito, ma solo la verifica della correttezza giuridica e della tenuta logica della motivazione adottata dal giudice di merito.
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