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Ordinanza

Ordinanza n. 3347/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la disciplina e gli esiti della procedura di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (studentessa)

Prevale il privato

La controversia

La studentessa ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendo la riforma della decisione e l’ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Le censure riguardavano, da un lato, l’intera disciplina delle restrizioni numeriche all’accesso e, dall’altro, specificamente il mancato scorrimento della graduatoria e il conseguente mancato collocamento in posizione utile. La ricorrente aveva conseguito almeno una sufficienza, ma non risultava collocata in alcuna posizione utile. Contestava il sistema del cosiddetto “semestre filtro”, nella parte in cui prevedeva una prima graduatoria e un termine molto breve per l’immatricolazione o iscrizione, collegando alla mancata iscrizione l’esclusione definitiva dagli scorrimenti successivi. Deduceva quindi che i posti lasciati vacanti dagli studenti rinunciatari non venissero riassegnati secondo l’ordine della graduatoria, con lesione del principio meritocratico e del diritto di accedere agli studi universitari prescelti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto in parte l’appello cautelare e, in parziale riforma dell’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare nei limiti indicati. Ha ritenuto non accoglibili, nella fase cautelare, le censure rivolte contro l’intera procedura, perché logicamente incompatibili con la misura concretamente richiesta — ammissione con riserva e in sovrannumero — la quale non sarebbe stata strettamente funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito attraverso la riedizione dell’intera procedura. La doglianza relativa al mancato scorrimento della graduatoria è stata invece ritenuta prima facie fondata. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui l’attuale disciplina del “semestre filtro” non appare rispettosa del principio meritocratico, poiché non consente di riassegnare secondo l’ordine della graduatoria i posti lasciati liberi dagli studenti che rinunciano all’immatricolazione. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che la presenza di circa 200 posti vacanti in diversi atenei pregiudica il diritto della studentessa, che ha conseguito almeno una sufficienza e non è stata collocata in posizione utile, a scalare la graduatoria e a vedersi assegnato un posto effettivamente disponibile. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di: effettuare gli scorrimenti necessari per i posti vacanti; verificare, all’esito, se il punteggio della ricorrente consenta l’assegnazione di un posto in una delle sedi opzionate; in caso positivo, assegnarle il posto secondo l’ordine delle preferenze indicate nella procedura. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate. Il TAR è stato invitato a fissare con priorità l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 11, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare proposto avverso l’ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 11, c.p.a.

    Consente di ordinare la fissazione con priorità dell’udienza di merito dopo la decisione cautelare.

  • Direttiva 75/362/CEE

    Richiamata, insieme ad altre direttive europee, quale riferimento in materia di formazione e accesso ai corsi universitari.

  • Direttiva 75/363/CEE

    Richiamata quale riferimento europeo concernente gli standard minimi della formazione.

  • Direttiva 82/76/CEE

    Richiamata quale riferimento europeo concernente gli standard minimi della formazione.

  • Direttiva 93/16/CEE

    Richiamata quale riferimento europeo concernente gli standard minimi della formazione.

  • sentenza Corte costituzionale n. 383/1998

    Richiamata per il principio secondo cui le restrizioni numeriche all’accesso ai corsi universitari trovano giustificazione nell’esigenza statale di garantire adeguati livelli e standard minimi di formazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, una censura diretta contro l’intera procedura non può essere accolta mediante una misura di ammissione individuale con riserva e in sovrannumero quando tale misura non sia funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito attraverso la riedizione complessiva della procedura; in tal caso difetta il periculum in mora rispetto alla misura richiesta.
  • La disciplina dell’accesso programmato ai corsi universitari deve assicurare che i posti rimasti vacanti siano riassegnati secondo l’ordine della graduatoria e del merito, non potendo un meccanismo che imponga una scelta immediata e irreversibile escludere definitivamente dagli scorrimenti studenti con punteggi utili.
  • In presenza di posti vacanti e di una posizione individuale potenzialmente utile in base al punteggio conseguito, sussiste il periculum in mora quando il mancato scorrimento della graduatoria possa compromettere definitivamente la possibilità di accesso al corso universitario prescelto.
  • In sede cautelare, qualora la doglianza sul mancato scorrimento appaia fondata, il giudice può ordinare all’amministrazione di procedere agli scorrimenti dei posti vacanti, verificare la posizione individuale dell’interessato e assegnare il posto secondo l’ordine delle preferenze espresse, senza disporre necessariamente l’ammissione immediata in sovrannumero.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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