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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37831/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia da parte del ricorrente, sulla base della dichiarazione di rinuncia sottoscritta e trasmessa dalla direzione della Casa circondariale di Pescara. Conseguentemente non sono stati esaminati nel merito i motivi dedotti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73 T.U. stupefacenti (pena inflitta: anni 4 e giorni 20 di reclusione e multa di euro 18.000,00 con applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici). I motivi dedotti erano: 1) che si trattava di uso personale dello stupefacente (e non del reato contestato in forma diversa); 2) mancata corretta qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 T.U. stupefacenti; 3) vizio nella valutazione della recidiva e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 73 T.U. stupefacenti

    La norma riguarda i reati in materia di sostanze stupefacenti; dalla sentenza di merito era applicata la fattispecie incriminatrice ritenuta sussistente dalla Corte d'Appello, mentre il ricorrente ne chiedeva una diversa qualificazione (uso personale o diversa fattispecie prevista dal quinto comma). La Cassazione non ha esaminato la questione per effetto della rinuncia.

  • art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

    Richiamato nel ricorso per delimitare i motivi nei limiti necessari alla motivazione; norma procedurale che non è stata messa in discussione dalla Corte di Cassazione, che invece ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia.

  • art. 591, comma 1, lettera d, cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'inammissibilità del ricorso per rinuncia espressa del ricorrente. La Corte ha applicato questa disposizione in base alla dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'obbligo di liquidazione delle spese del procedimento e sanzioni pecuniarie; la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa e documentata al ricorso in Cassazione determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame dei motivi sostanziali proposti.
  • La dichiarazione di rinuncia deve essere personale e risultare dagli atti (es. sottoscrizione e trasmissione dalla struttura carceraria): se valida, produce effetti immediati sul procedimento.
  • Quando il ricorrente rinuncia, la Corte può condannarlo al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e alle spese processuali; pertanto la rinuncia comporta anche oneri economici.
  • Se si intende ottenere una pronuncia nel merito su questioni come qualificazione del reato (uso personale vs. altro) o riconoscimento di attenuanti/recidiva, non si deve rinunciare al ricorso prima che la Corte valuti i motivi.
  • La mancata pronuncia della Corte di Cassazione sulle questioni sostanziali non pregiudica la valutazione di come devono essere interpretate le norme sostanziali (es. art. 73 T.U. stupefacenti) in casi futuri; tuttavia, per ottenere un chiarimento giurisprudenziale è necessario portare avanti il gravame fino all'esame di merito.

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