Cassazione Penale, Ordinanza n. 02527/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione, rilevando il difetto di sottoscrizione da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, determinati in via equitativa.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda un'impugnazione proposta da un imputato contro una sentenza del Tribunale di Bologna del 21 novembre 2022. Il ricorso per cassazione deriva dalla conversione dell'appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. La Corte rileva però che l'atto di ricorso è inammissibile perché sottoscritto da un difensore che, da verifica sul sito del Consiglio nazionale forense, non risulta iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio in Cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. Non vengono esaminati motivi di merito sull'imputazione, poiché il ricorso è definito in rito.
Norme richiamate
"appello, convertito in ricorso per cassazione"
L'impugnazione è stata trattata come ricorso per cassazione per effetto della conversione prevista dalla norma.
"l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"
La sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore non iscritto all'albo speciale determina l'inammissibilità del ricorso.
Cassa delle ammende
È disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la validità formale dell'impugnazione richiede che l'atto sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Quando un'impugnazione viene convertita in ricorso per cassazione, devono comunque essere rispettati i requisiti formali propri del giudizio di legittimità, compreso quello relativo alla legittimazione del difensore sottoscrittore.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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