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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13928/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato con efficacia ex tunc l'affidamento in prova al servizio sociale già concesso da altro Tribunale di Sorveglianza. Ha dedotto: 1) incompetenza funzionale del Tribunale che ha pronunciato la revoca, sostenendo che il potere spettasse sempre al giudice che aveva applicato la misura (Tribunale di Sorveglianza di Perugia) e non a quello del luogo di esecuzione; 2) vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale avesse recepito acriticamente il contenuto di un titolo cautelare senza una autonoma valutazione dei fatti; 3) vizio di motivazione sulla portata ex tunc della revoca.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha affermato che, secondo l'orientamento di legittimità richiamato, il procedimento di revoca è autonomo rispetto a quello applicativo della misura alternativa, con conseguente competenza del Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui si svolge il trattamento rieducativo. Ha inoltre ritenuto i restanti motivi meramente rivalutativi, poiché il Tribunale aveva valorizzato la gravità dei fatti emersi a carico dell'affidato, il suo coinvolgimento in un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e la riferibilità di tali elementi anche al periodo di sottoposizione alla misura, desunti dal titolo cautelare. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il procedimento di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale è autonomo rispetto al procedimento con cui la misura alternativa è stata originariamente applicata.
  • La competenza a decidere sulla revoca spetta al Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui si svolge il trattamento rieducativo, non necessariamente al tribunale che ha concesso la misura.
  • Le censure che mirano a una diversa lettura del materiale valutato dal giudice di sorveglianza, senza denunciare effettivi vizi logici o giuridici, sono inammissibili perché meramente rivalutative.
  • Quando il giudice di sorveglianza fonda la revoca su fatti di particolare gravità desumibili da un titolo cautelare e riferibili anche al periodo di esecuzione della misura, la motivazione non è censurabile in cassazione solo perché il ricorrente prospetta una lettura alternativa dei fatti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi escludenti la colpa, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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