Cassazione Penale, Sentenza n. 38403/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva rigettato il reclamo amministrativo e aveva confermato la decisione del magistrato di sorveglianza che autorizzava il detenuto a: 1) acquistare, al cosiddetto sopravvitto, gli stessi generi alimentari previsti nel "modello 72" per i detenuti in regime ordinario (cioè equiparazione dei beni acquistabili); 2) cucinare senza limiti di orario, disapplicando le fasce orarie previste dal regolamento di istituto. Il Ministero denunciava violazione e errata applicazione di norme dell'ordinamento penitenziario (art. 69 comma 6 lett. b), artt. 1, 35-bis, 41-bis) e motivazione manifestamente illogica, sostenendo la ragionevolezza delle fasce orarie per la cottura e la necessità di limitare acquisti che possano creare posizioni di supremazia o contenere materiali pericolosi (vetro/metallo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto legittima la potestà dell'Amministrazione penitenziaria di disciplinare, entro limiti di ragionevolezza e proporzionalità, fasce orarie per la cottura dei cibi e ha accolto il ricorso del Ministero con riferimento a questo profilo: l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla prescrizione relativa alle fasce orarie per la cottura, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio che chiarisca anche se le fasce siano applicate in modo uniforme a tutte le sezioni interessate. Quanto invece al regime dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto, la Cassazione ha respinto il ricorso: il divieto differenziato non è giustificato nella specie perché i beni richiesti rientrano nel modello 72 degli ordinari e non risultano idonei a creare posizioni di supremazia o contatti esterni, mentre problematiche legate a contenitori pericolosi attengono ad altri strumenti normativi e a misure individuali.
Norme richiamate
art. 69 Ord. pen. (comma 6 lett. b))
Individua il rimedio giurisdizionale dinanzi al magistrato di sorveglianza per la tutela di posizioni qualificate come diritto; la Corte ricorda che il ricorso è ammesso quando sussista un attuale e grave pregiudizio e che il sindacato giudiziale è circoscritto a legittimità, ragionevolezza e proporzionalità dell'atto amministrativo
Regola il reclamo giurisdizionale ex art. 69; la Corte ne riconosce l'uso per contestare misure che incidono sul diritto di alimentarsi e sulla salute del detenuto, quando l'offesa sia attuale e grave
Prevede il regime differenziato e le ulteriori limitazioni (es. ricezione di beni); la Corte afferma che limitazioni ai beni acquistabili sono giustificate se finalizzate a impedire il conseguimento di posizioni di potere o contatti con l'esterno, ma non se risultano meramente afflittive e non connesse alla ratio della norma
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 36 lett. b)
Attribuisce all'Amministrazione penitenziaria la potestà di disciplinare l'organizzazione della vita quotidiana (compresi orari); la Corte conferma che l'adozione di fasce orarie per la cottura rientra nella discrezionalità amministrativa entro i canoni di ragionevolezza
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 14
Stabilisce limiti generali alla ricezione, acquisto e possesso di oggetti e generi alimentari da parte di tutti i detenuti; la Corte richiama tali limiti per affermare che l'esclusione di beni di lusso è già prevista e che le limitazioni quantitative sono già contemplate
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 13 comma 4
Consente la preparazione di cibi semplici e il riscaldamento di cibi già cotti; la Cassazione interpreta questo contesto alla luce della sentenza della Corte costituzionale, confermando che la possibilità di cuocere può essere regolamentata dall'istituto
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2018
"va combattuto in ogni modo il manifestarsi all'interno del carcere di forme di potere dei detenuti più forti o più facoltosi"
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di cuocere cibi per i 41-bis nella parte in cui era totale, richiamando l'esigenza di evitare forme di potere interno; la Cassazione precisa tuttavia che la pronuncia non impedisce al carcere di disciplinare le modalità (es. orari) di esercizio della facoltà di cuocere
Sentenze Corte costituzionale n. 351 del 1996 e n. 97 del 2020
Richiamate per il principio secondo cui misure non congrue rispetto alle finalità del regime differenziato si configurano come ingiustificata afflittività; servono a valutare la proporzionalità delle limitazioni
Massime di principio
- Le norme che limitano diritti correlati all'alimentazione dei detenuti (cottura, acquisto di generi) possono essere sindacate dal giudice solo nei termini della legalità, ragionevolezza e proporzionalità: misure organizzative sono legittime se non appaiono manifestamente irragionevoli o sostanzialmente inibenti l'esercizio del diritto
- L'Amministrazione penitenziaria può regolamentare orari e modalità di cottura per ragioni di ordine, sicurezza e organizzazione del trattamento, ma deve applicare tali prescrizioni in modo non discriminatorio e con adeguata motivazione; diversità di trattamento tra sezioni va adeguatamente giustificata
- Limitazioni ai beni acquistabili dai detenuti sottoposti a 41-bis sono ammissibili se direttamente funzionali a prevenire acquisizione di potere, contatti con l'esterno o logiche associative; divieti generici non connessi a tali finalità rischiano di essere considerati mera afflittività e quindi illegittimi
- Questioni relative a pericolosità di materiali (es. contenitori in vetro o metallo) attengono più propriamente a misure di sicurezza o a valutazioni individuali e possono essere affrontate con strumenti normativi diversi (es. art. 14-bis o misure individuali), non mediante una generalizzata esclusione di beni se non giustificata
- In caso di dubbio sulla uniformità di applicazione di regole interne (per esempio se le fasce orarie valgano solo per i 41-bis o per tutti), il giudice della legittimità può disporre il rinvio per un nuovo esame e chiarimenti relativi alla comparabilità delle situazioni e alla proporzionalità della misura
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