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Sentenza

Sentenza del 31/05/2016 n. 11357 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2005, con cui erano stati recuperati maggiori ricavi e costi indeducibili: una parte dei costi era stata contestata perché documentata da fatture ritenute false, mentre erano stati recuperati anche corrispettivi per prestazioni svolte in nero e fittiziamente fatturate da terzi. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP e dell'appello da parte della CTR, M.V. ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: (1) violazione del contraddittorio e mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore, oltre alla decisione in camera di consiglio anziché in pubblica udienza; (2) nullità dell'accertamento e del processo verbale di constatazione perché, a suo dire, emersi indizi di reato, la verifica sarebbe dovuta proseguire secondo le forme del codice di procedura penale, e per omessa pronuncia della CTR su tale eccezione; (3) violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che spettasse all'Ufficio dimostrare l'inesistenza delle operazioni e che le dichiarazioni di un terzo fossero meri indizi, nonché lamentando la mancata allegazione del p.v.c. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito questi motivi, poiché il ricorso era sottoscritto personalmente dal contribuente e non da un avvocato munito di procura speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto della necessaria sottoscrizione e procura speciale: ai sensi degli artt. 82, comma 3, e 365 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale. Ha inoltre escluso che le disposizioni internazionali richiamate in tema di difesa personale incidano sul patrocinio nel processo civile, poiché si riferiscono al processo penale. I tre motivi di merito e processuali non sono stati quindi decisi. È rimasta ferma la decisione della CTR che aveva respinto l'appello del contribuente e, conseguentemente, l'accertamento. M.V. è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 4.100 euro per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 82, comma 3, c.p.c.

    E' inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell'apposito albo munito di procura speciale, a norma dell'art. 82 c.p.c. , comma 3 e art. 365 c.p.c.

    Nel giudizio civile di cassazione la parte non può sottoscrivere personalmente il ricorso: è necessaria la sottoscrizione di un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale.

  • Art. 365 c.p.c.

    E' inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell'apposito albo munito di procura speciale, a norma dell'art. 82 c.p.c. , comma 3 e art. 365 c.p.c.

    La disposizione impone, per il ricorso per cassazione, il ministero di un difensore abilitato e munito di procura speciale; la sua inosservanza determina l'inammissibilità.

  • Art. 14, comma 3, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881

    E' inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell'apposito albo munito di procura speciale, a norma dell'art. 82 c.p.c. , comma 3 e art. 365 c.p.c. , i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dall'art. 14, comma 3, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con L. 25 ottobre 1977, n. 881 e art. 6, comma 3, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848 , riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile (Cass. 27 dicembre 2012, n. 23925).

    La garanzia convenzionale di assistenza legale invocata non modifica le regole sul patrocinio nel processo civile, perché la Corte la riferisce al processo penale.

  • Art. 6, comma 3, lett. c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848

    E' inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell'apposito albo munito di procura speciale, a norma dell'art. 82 c.p.c. , comma 3 e art. 365 c.p.c. , i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dall'art. 14, comma 3, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con L. 25 ottobre 1977, n. 881 e art. 6, comma 3, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848 , riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile (Cass. 27 dicembre 2012, n. 23925).

    La garanzia di assistenza legale prevista dalla Convenzione, secondo la Corte, riguarda il processo penale e non incide sull'obbligo di difesa tecnica nel giudizio civile di cassazione.

Massime di principio

  • Per proporre ricorso per cassazione in una controversia civile o tributaria occorre che l'atto sia sottoscritto da un avvocato abilitato e munito di procura speciale: la sottoscrizione personale della parte comporta l'inammissibilità, senza esame delle censure di merito.
  • Le garanzie internazionali di assistenza legale riferite al processo penale non eliminano, secondo questa decisione, l'obbligo di patrocinio tecnico nel processo civile.
  • Prima di investire la Cassazione delle questioni sostanziali o delle irregolarità dei gradi precedenti, è essenziale verificare forma, sottoscrizione e procura del ricorso: un vizio di accesso al giudizio può impedire che tali questioni siano esaminate e comportare la condanna alle spese.

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