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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16824/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano per difetto di sottoscrizione da parte di difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000 per la sussistenza di profili di colpa nella presentazione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione avverso una sentenza del Giudice di Pace di Firenze del 3 ottobre 2024. Dal testo non emergono i fatti di merito né il reato contestato nel giudizio di origine. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sottoscritto e proposto da un difensore che, al momento del deposito, non risultava iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. La Corte ha quindi rilevato il difetto di valida sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore abilitato e ha applicato la disciplina dell'inammissibilità de plano. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non assenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso quando ricorrono i relativi presupposti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando vi sia colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la non assenza di profili di colpa nella presentazione del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori al momento del deposito.
  • Il difetto di abilitazione del difensore integra un vizio originario dell'impugnazione, rilevabile e definibile de plano senza necessità di approfondimento nel merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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