Sentenza del 20/04/2016 n. 1534 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
testo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato la comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria notificata l’11 luglio 2014 per il mancato pagamento di complessivi Euro 2.648.849,84, relativi a diverse cartelle. Aveva dedotto: violazione dell’art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973 per mancata indicazione degli immobili; omissione dell’intimazione prevista dall’art. 50 d.P.R. 602/1973; mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi; illegittimità dell’iscrizione su beni ricompresi nel fondo patrimoniale; prescrizione dei crediti; sgravi e pagamenti già effettuati. La C.T.P. aveva accolto il ricorso con sentenza n. 7063/2015, depositata il 9 ottobre 2015, annullando l’atto. L’Agente della riscossione ha appellato, sostenendo che la comunicazione non doveva riportare i dati degli immobili né il calcolo degli interessi e contestando l’applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti erariali.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Agente della Riscossione Sicilia S.p.A. e ha confermato la comunicazione preventiva d’ipoteca. Ha ritenuto che tale comunicazione abbia funzione informativa e consenta al contribuente di pagare o presentare osservazioni prima dell’iscrizione, e che gli artt. 50 e 77 d.P.R. 602/1973 non prescrivano l’indicazione degli immobili o delle modalità di calcolo degli interessi nell’atto. Quanto alla prescrizione, senza decidere in astratto se si applichi il termine quinquennale o quello decennale, ha rilevato che l’Agente aveva provato atti interruttivi idonei anche rispetto al termine quinquennale. La decisione non affronta separatamente le deduzioni relative al fondo patrimoniale, agli sgravi e ai pagamenti. Spese compensate per l’evoluzione normativa e i contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
Art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973
L'agente della riscossione e tenuto a notificare proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.
La comunicazione preventiva informa il proprietario che, se non paga entro trenta giorni, sarà iscritta ipoteca. Secondo la decisione, la norma non impone di indicare nella comunicazione gli specifici immobili né le modalità di calcolo degli interessi.
Tale disposizione è stata introdotta a seguito dei contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione del cit. art 77 con riguardo alla necessità della preventiva notifica dell'intimazione ad adempiere di cui al secondo comma dell'art. 50 dello stesso D.P.R. "Termine per l'inizio dell'esecuzione", prevista nel caso in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
La sentenza richiama l’intimazione dell’art. 50, comma 2, nel contesto della distinzione tra procedura esecutiva e comunicazione preventiva d’ipoteca. La decisione non considera dovute, nella comunicazione qui impugnata, le indicazioni ulteriori contestate dal contribuente.
Art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Tale atto, sostanzialmente diverso dalla iscrizione di ipoteca (che peraltro è atto di natura cautelare con funzione di garanzia del credito che può essere iscritta anche su un immobile non pignorabile) assolve alla generale finalità di informazione del contribuente (art. 5 Statuto) ed è specificatamente preordinato a rendere effettiva nei confronti del singolo contribuente la conoscenza degli atti a lui destinati (Art. 6 dello "Statuto" ), consentendo l' instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale sicché costituisce per il soggetto emittente un'infomazione preventiva ( Cass. SSUU n. 19667/ 2014).
La comunicazione preventiva è qualificata come strumento informativo volto a rendere conoscibili al contribuente gli atti che lo riguardano e a consentire un interlocuzione prima dell’iscrizione ipotecaria.
Art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Tale atto, sostanzialmente diverso dalla iscrizione di ipoteca (che peraltro è atto di natura cautelare con funzione di garanzia del credito che può essere iscritta anche su un immobile non pignorabile) assolve alla generale finalità di informazione del contribuente (art. 5 Statuto) ed è specificatamente preordinato a rendere effettiva nei confronti del singolo contribuente la conoscenza degli atti a lui destinati (Art. 6 dello "Statuto" ), consentendo l' instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale sicché costituisce per il soggetto emittente un'infomazione preventiva ( Cass. SSUU n. 19667/ 2014).
La norma è richiamata a fondamento della funzione della comunicazione: assicurare la conoscenza effettiva degli atti destinati al contribuente e rendere possibile il contraddittorio endoprocedimentale.
Articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
La ratio della novella di cui al comma 2 bis dell'art. 77 ai sensi del quale è stato emesso l'atto impugnato si può quindi individuare nel " consentire al contribuente di presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Cass. s. n.26072/2015).
La sentenza richiama tali garanzie per sostenere che il contraddittorio preventivo permette al contribuente di intervenire prima dell’iscrizione e che la sua omissione può comportare la nullità dell’iscrizione ipotecaria. Nel caso concreto, tuttavia, la controversia riguardava la sufficienza delle indicazioni contenute nella comunicazione.
Massime di principio
- La comunicazione preventiva d’ipoteca è un atto informativo, distinto dall’iscrizione ipotecaria: serve a dare al contribuente la possibilità di pagare o presentare osservazioni prima che l’ipoteca venga iscritta.
- In base a questa decisione, la comunicazione non deve necessariamente indicare gli immobili interessati né esporre il calcolo degli interessi, se tali informazioni non sono richieste dalle norme applicabili.
- Quando si contesta la prescrizione, occorre verificare gli atti interruttivi prodotti dall’Agente: nel caso deciso, la prova di interruzioni idonee ha reso non decisiva la disputa tra termine quinquennale e decennale.
- La decisione non stabilisce in via generale quale termine di prescrizione si applichi ai crediti erariali e non risolve autonomamente le contestazioni su fondo patrimoniale, sgravi o pagamenti.
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