Cassazione Penale, Sentenza n. 8800/2024 del 28/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione per omessa motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. circa la scelta finale della pena, nonché per violazione dell'art. 533, comma 2, cod. proc. pen.: il giudice che riconosce la continuazione deve individuare il reato piu' grave, stabilirne la pena base e motivare specificamente ogni aumento per continuazione; nel caso concreto, secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare gli elementi che hanno portato all'aumento in continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivo generico e aspecifico e manifestamente infondato. La decisione di merito (Corte d'appello) era stata articolata nel corpo e nel dispositivo, con ricostruzione del contesto, individuazione del reato piu' grave e richiamo degli elementi che giustificavano l'aumento in continuazione (anche in relazione a sentenza del Tribunale di Trapani già passata in giudicato e applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen.). Il ricorrente non ha dimostrato sproporzione o irragionevolezza dell'aumento né un interesse concreto e attuale a sostegno della doglianza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; nulla è dovuto per le spese della parte civile.
Norme richiamate
Norma sul criterio per la determinazione della pena; il ricorrente la richiamava per contestare la scelta della pena finale, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse sufficiente e non viziata.
Disposizioni sulla determinazione della pena in concreto (circostanze, attenuanti/agggravanti); invocata dal ricorrente in relazione alla mancanza di motivazione sulla scelta della pena, senza però specificare elementi di irragionevolezza.
art. 533, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce che, nel riconoscere la continuazione, il giudice deve individuare il reato piu' grave, fissarne la pena base e motivare specificamente gli aumenti per continuazione; la Corte ha ritenuto che tali adempimenti fossero presenti nella motivazione di merito e che il ricorso non avesse indicato in cosa mancassero.
art. 81, comma finale (cpv) cod. pen.
Riferimento all'applicazione delle regole sulla continuazione con effetto sulla determinazione della pena; la Corte d'appello aveva richiamato l'applicazione di tale disciplina in relazione a sentenza di Tribunale passata in giudicato.
Massime di principio
- Un gravame in Cassazione che contesti solo la determinazione della pena per continuazione può essere dichiarato inammissibile se il motivo è generico e non individua specificamente la sproporzione o l'irragionevolezza dell'aumento applicato.
- Per censurare la motivazione sulla continuazione è necessario indicare in modo specifico in cosa la Corte di merito abbia omesso di individuare il reato piu' grave, fissarne la pena base o motivare gli aumenti ex art. 533, comma 2, c.p.p.; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Se la Corte di merito nel corpo e nel dispositivo richiama gli elementi che qualificano la gravità della condotta e individua il reato piu' grave, la censura sulla determinazione del trattamento sanzionatorio richiede una dimostrazione concreta di sproporzione.
- La parte civile ha limitato diritto di intervento sulle sole questioni di responsabilità e danno; controversie pure sul calcolo della pena o sul suo aumento in continuazione possono non conferire alla parte civile diritto di interlocuzione quando l'oggetto non incide sui suoi interessi diretti.
- Per ottenere l'annullamento della determinazione della pena occorre un interesse concreto e attuale e una motivazione cassazionale specifica che mostri come la scelta della pena contrasti con le norme o sia manifestamente illogica.
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